Reati informatici: cancellare i dati di di navigazione internet non prova il reato

 

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La cancellazione dei log di navigazione nel corso di una perquisizione finalizzata al sequestro dei personal computer,  non equivale a provare l’esistenza del reato informatico, nella fattispecie il reato di gioco d’azzardo.

E’ quanto ha disposto la terza sezione penale  della Corte di Cassazione a fine agosto del 2018.

La Corte ha accolto il ricorso dell’imputato annullandone la condanna con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello territoriale.

Secondo il Supremo Collegio: “Nel caso in esame la Corte d’appello è pervenuta alla affermazione di responsabilità dell’imputato in relazione a detto reato in modo illogico, in quanto ha ritenuto provato lo svolgimento del gioco d’azzardo, mediante gli apparecchi elettronici presenti nel circolo ricreativo di cui l’imputato è gestore, sulla base della astratta potenzialità di tali apparecchi a consentire l’esercizio del gioco, in assenza di elementi univoci indicativi dell’effettivo svolgimento del gioco.

La prova di tale attività è stata, infatti, tratta dalla condotta dell’imputato in occasione dell’accesso della polizia giudiziaria, che sarebbe consistita nel compiere delle non meglio accertate operazioni sulla tastiera del personal computer che stava utilizzando in tale momento.”

In particolare, secondo il Supremo Collegio “non si può trarre il convincimento della commissione di un reato dalla cancellazione  della cronologia della navigazione in rete di ciascun computer, ritenuta dimostrativa della necessità di occultare lo svolgimento di una attività illecita, e cioè del gioco d’azzardo”.

@fulviosarzana