Cassazione: si possono controllare i dipendenti con le videoriprese

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La  Suprema Corte di Cassazione, con una sentenza emessa ad agosto 2016, ha stabilito che il datore di lavoro non compie illeciti  qualora videoriprenda i dipendenti, sul posto di lavoro, al fine di verificare l’eventuale commissione di reati.

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di alcuni dipendenti che contestavano  i metodi utilizzati per verificare l’assenza dal lavoro, in quanto l’installazione di videocamere poste all’ingresso e all’uscita del luogo sarebbe contraria a quanto stabilito all’articolo 4 secondo comma dello Statuto dei Lavoratori.

In particolare la Corte La Cassazione ha stabilito il principio in base al quale “in tema di apparecchiature di controllo dalle quali derivi la possibilità di verificare a distanza l’attività dei lavoratori, le garanzie procedurali previste dall’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori non trovano applicazione quando si procede all’accertamento di fatti che costituiscono reato. Tali garanzie riguardano solo l’utilizzabilità delle risultanze delle apparecchiature di controllo nei rapporti interni, di diritto privato, fra datore di lavoro e lavoratore. La loro eventuale inosservanza non assume pertanto alcun rilievo nell’attività di repressione di fatti costituenti reato, al cui accertamento corrisponde sempre l’interesse pubblico alla tutela del bene penalmente protetto, anche qualora sia possibile identificare la persona offesa nel datore di lavoro”.

La Corte ha anche stabilito che  “le videoregistrazioni di condotte non comunicative disposte dalla Polizia nel corso delle indagini preliminari, in luoghi riconducibili al concetto di domicilio, e quindi generalmente meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 14 Cost., sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall’art. 189 cod. proc. pen., ed utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite con il consenso del titolare del domicilio”.

@fulviosarzana