Quando compie un reato informatico il dipendente pubblico ? Le sezioni Unite della Cassazione rispondono.

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono nuovamente sui Reati Informatici compiuti dai dipendenti pubblici.

In particolare il Supremo Collegio ha affrontato la vicenda di un  dipendente pubblico che era stato condannato in base al   reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 615-ter, primo comma e secondo comma, n. 1, cod. pen.,  ( accesso abusivo a sistema informatico), perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, essendo autorizzato nella propria qualità di cancelliere in servizio presso una  Procura della Repubblica ad accedere al registro delle notizie di reato Re.Ge., vi si manteneva in violazione dei limiti e delle condizioni risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, in particolare accedendo alle informazioni inerenti il procedimento penale a carico di un terzo soggetto.

A fronte delle obiezioni dell’Avvocato ricorrente in Cassazione che aveva dedotto con il ricorso in Cassazione violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non sarebbe configurabile la condotta tipica prevista dalla norma citata, atteso che il dipendente pubblico aveva legittimo accesso al sistema informatico Re.Ge. nella sua totalità,  la Cassazione a sezioni Unite, a cui era stata rimessa la controversia, ha formulato il seguente principio di diritto: “Integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso (nella specie, Registro delle notizie di reato: Re. Ge.), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita”.

@fulviosarzana