Proprietà intellettuale ed industriale, approvato decreto su know how e informazioni riservate.

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Il Governo, ha approvato definitivamente l’8 maggio 2018, l’attuazione della direttiva  (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

La norma era stata  presentata dal  Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’8 febbraio scorso, in esame preliminare.

Il decreto, intervenendo essenzialmente sul codice della proprietà industriale ( decreto legislativo 30 del 10 febbraio 2005) e sulle disposizioni del codice penale,  attua la direttiva sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate, prevedendo misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di tali informazioni.

In particolare, il decreto amplia il divieto, già esistente, di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente, stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava.

Inoltre, si stabilisce che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.

Il decreto assegna all’organo giudicante  il potere di graduare le misure correttive e le sanzioni civili contro gli abusi sui segreti industriali, tenendo conto di alcuni parametri, tra cui il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti, l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti, i legittimi interessi delle parti e l’impatto che l’accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse; i legittimi interessi dei terzi; l’interesse pubblico generale, le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

Infine, riguardo alle sanzioni, il testo interviene, tra l’altro, sull’art. 623 del Codice penale, prevedendo la pena della reclusione fino a due anni per chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

@fulviosarzana