Proprietà intellettuale e software: no alla confisca se c’è prescrizione

martelletto

Non si può confiscare un software in caso di violazione del diritto d’autore se vi è un proscioglimento per prescrizione.

In altre parole la prescrizione non rientra tra i provvedimenti che legittimano la confisca obbligatoria, in caso di violazione delle norme di tutela dei programmi per elaboratore, che si chiudano

senza una condanna effettiva o con un patteggiamento.

E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza dei primi di luglio del 2018.

Il Supremo Collegio ha ricordato che ”  Questa Terza Sezione ha già affermato il principio di diritto, al quale va data continuità, secondo cui la confisca prevista dall’articolo 171-sexies, I. 22

aprile  1941, n. 633 per le violazioni in materia di diritto d’autore deve essere obbligatoriamente disposta solo in presenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta.

In particolare, la confisca degli strumenti e del materiale servito a commettere i reati di cui alla I. n. 633 del 1941, articoli 171-bis (qui in esame), 171-ter e 171-quater, nonché delle videocassette e

degli altri supporti audiovisivi o fonografici, deve essere disposta (solo) in casa di condanna, sia pure a pena patteggiata, in quanto l’avverbio “sempre”, che compare al secondo comma dell’articolo

171-sexies, non sta a significare che alla confisca si debba provvedere in ogni caso e, quindi, anche a prescindere dalla condanna, ma soltanto che la stessa misura di sicurezza, in caso di condanna

(sia pur ex art. 444 cod. proc. pen.), non è facoltativa, ma deve sempre essere applicata.

Ciò premesso in termini generali, con riguardo al caso in esame si osserva che il giudizio di merito non si è  affatto concluso con una pronuncia di colpevolezza, anche solo “patteggiata”, essendo

diversamente intervenuta una causa estintiva del reato (prescrizione, ed a prescindere dalla correttezza della

pronuncia, che i gravami contestano, richiamandone altra più favorevole, dal che il rigetto della relativa doglianza).”

In forza di quanto precede la Corte ha accolto il ricorso dell’imputato ed annullato  l’ordinanza impugnata senza rinvio.

@fulviosarzana