Appalti di beni e servizi informatici ed Imprese: come far valere davanti all’Autorità Anticorruzione gli Atti delle PA che vìolano la concorrenza.

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Qualche giorno fa avevo segnalato la modalità di richiesta, da parte delle imprese,  del Parere antitrust in tema di accordi tra pubbliche amministrazioni per i servizi di conservazione e di archiviazione informatica.

In questa ottica, un altro e utile strumento, sempre negli appalti ad oggetto informatico, ma più diffusamente nell’ambito dei servizi prestati ad una PA, è la richiesta di Parere precontenzioso  alla Autorità Nazionale Anticorruzione.

Una impresa  convinta di aver subito un torto da una Pubblica Amministrazione che, magari invece di fare una regolare gara pubblica ( oppure perché si ritiene che vi siano state irregolarità nella scelta del contraente) , ha deciso di attribuire ad una pubblica amministrazione la prestazione di un servizio, può richiedere all’ANAC, attualmente presieduta da Raffaele Cantone,  di voler dichiarare illegittimi gli atti approvati da una Amministrazione appaltatrice  perchè  in contrasto con i principi sull’evidenza pubblica ( anche) comunitaria richiamati dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

L’articolo 211 del nuovo Codice Appalti ( d lgs 50/2016) introduce infatti pareri di precontenzioso, che devono essere espressi dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac).

Secondo questa norma l’ANAC esprime parere su iniziativa della stazione appaltante o di una delle parti su questioni insorte durante la procedura di gara.

La norma eredita quanto previsto in precedenza dall’art. 6, comma 7, lettera n), del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 (cosiddetti “pareri di precontenzioso“), integrati poi  successivamente, anche di recente, dai Regolamenti dell’ANAC.

L’Anac, dal canto suo ha immediatamente recepito la norma  emettendo l’8 giugno 2016  il primo parere di precontenzioso secondo le nuove norme, attraverso la delibera n. 617 pubblicata sul proprio sito.

Il parere è vincolante e il mancato adeguamento della stazione appaltante determina fra le altre cose la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 25.000 euro a carico del dirigente responsabile.

Nel caso degli affidamenti di servizi informatici adottati attraverso gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni si dovrà dunque dimostrare che tali affidamenti realizzano in realtà un vero e proprio appalto che è stato in realtà eluso dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso lo strumento degli Accordi Pubblici tra P.A.

@fulviosarzana