Questa la procedura di rimozione di contenuti su internet per ragioni di cyberbullismo, come approvata definitivamente dalla Camera il 20 settembre scorso e non ancora pubblicata.
L’istanza può essere presentata da chiunque maggiorenne o minorenne.
ART. 2.
(Istanza a tutela delle persone offese).
1. Chiunque, anche minore di età,
abbia subìto un atto di cyberbullismo,
ovvero il genitore o il soggetto esercente
la responsabilità genitoriale sul minore
medesimo, può inoltrare al titolare del
trattamento, al gestore del sito internet o
del social media, un’istanza per l’oscuramento,
la rimozione, il blocco dei contenuti
specifici rientranti nelle condotte
di cyberbullismo, previa conservazione
dei dati originali, anche qualora le condotte
di cui all’articolo 1, comma 3, della
presente legge, da identificare espressamente
tramite relativo URL (Uniform resource
locator), non integrino le fattispecie
previste dall’articolo 167 del codice in
materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore
successive al ricevimento dell’istanza di
cui al comma 1, il soggetto responsabile
non abbia comunicato di avere assunto
l’incarico di provvedere all’oscuramento,
alla rimozione o al blocco richiesto, ed
entro quarantotto ore non vi abbia provveduto,
o comunque nel caso in cui non
sia possibile identificare il titolare del
trattamento o il gestore del sito internet
o del social media, l’interessato può rivolgere
analoga richiesta, mediante segnalazione
o reclamo, al Garante per la
protezione dei dati personali, il quale,
entro quarantotto ore dal ricevimento
della richiesta, provvede ai sensi degli
articoli 143 e 144 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Chiunque, anche minore di età, abbia
commesso taluno degli atti rientranti
nelle condotte di cyberbullismo di cui alla
presente legge, ovvero il genitore o il
soggetto esercente la responsabilità genitoriale
sul minore medesimo, può inoltrare,
per finalità riparative, l’istanza di
cui al comma 1.
4. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i
gestori dei siti internet devono dotarsi,
qualora non le abbiano già attivate, di
specifiche procedure per il recepimento e
la gestione delle istanze di oscuramento,
rimozione o blocco di cui al comma 1 del
presente articolo, dandone informazione
tramite avvisi chiari e di facile individuazione.