Cassazione e reati informatici: Software di scambio peer to peer non è prova di scambi illeciti.

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L’uso di un software di scambio in internet non è idoneo in sè a determinare la commissione di un reato informatico incentrato sulla detenzione di materiale vietato o sulla sua successiva diffusione.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione penale, accogliendo il ricorso dell’avvocato dell’imputato,  in una sentenza depositata 7 ottobre 2016.

Secondo la suprema Corte, in tema di reati informatici commessi attraverso l’uso di un software di scambio, non può ritenersi configurabile il reato presumendo  la volontà di diffondere file contenenti materiale illecito  acquisiti via web per il sol fatto che l’imputato abbia utilizzato il programma E-mule (software utilizzabile liberamente per scaricare e condividere files di ogni genere mediante il sistema peer to peer), né può ritenersi provata la volontà di diffusione sulla scorta del solo utilizzo di tale programma.

L’elemento psicologico della detenzione e della diffusione di materiale illecito deve insomma sempre essere provato, a prescindere dall’oggettività dell’utilizzo del software peer to peer.