Una sentenza del TAR Lombardia sulla cd Direttiva Bolkestein appare destinata a far discutere gli addetti ai lavori sulla sorte degli ambulanti ( e non solo) delle città Italiane.
Nonostante le critiche che da più parti provengono all’applicazione della Direttiva sui servizi, non sembra che i Giudici Amministrativi intendano derogare alle regole previste dal nostro ordinamento in tema di concorrenza e di gare pubbliche che si richiamano anche alla norma comunitaria.
La Giurisprudenza Amministrativa infatti ritiene che i principi contenuti nella Direttiva siano già obbligatori in base agli ordinari criteri della evidenza pubblica.
In particolare in materia di spazi contingentati quali quelli dedicati ad impianti pubblicitari o da spazi adibiti a mercati e fiere locali, per i quali è obbligatorio per i Comuni il ricorso alle procedure di gara.
E’ quanto affermato dal TAR LOMBARDIA con sentenza resa ad ottobre 2016 che ha respinto il ricorso presentato da una Azienda pubblicitaria avverso il diniego del Comune di Milano alla richiesta di concessione di spazi pubblicitari su suolo pubblico motivato dalla necessità di espletare una gara pubblica.
Il Collegio, ha ritenuto legittimo il comportamento del Comune perché coerente con la norma del Regolamento che fissa l’obbligo della procedura ad evidenza pubblica quale criterio base per l’assegnazione di mezzi pubblicitari riconducibili alla totalità dei beni immobili pubblici.
Sul punto, il TAR ha inteso di ribadire l’orientamento espresso con la precedente sentenza n. 1261/2015, secondo cui “essendo contingentato il mercato degli spazi pubblici destinati ai mezzi pubblicitari, è necessaria la sottoposizione a procedura pubblica e trasparente di ogni tipo di attribuzione a privati di utilità economicamente appetibili”.
Il TAR era chiamato a decidere del fatto che, a particolari condizioni i Comuni potessero, al fine di proteggere categorie attributarie di diritti sorti in precedenza all’assegnazione delle concessioni, derogare alle regole della gara pubblica.
Principi di flessibilità che apparirebbero in alcuni casi sacrosanti, ma che sono invece esclusi in maniera categorica dai Giudici del TAR.
Secondo i Giudici Amministrativi infatti gli Enti Locali non possono in alcun modo derogare alla disposizione dell’art. 12 della direttiva europea n.123 del 2006, secondo la quale, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una certa attività sia limitato per la scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzia di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.