Come valutare il danno da violazione del diritto d’autore secondo la Corte di Giustizia UE.

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta sulla risarcibilità dei danni da violazione del diritto d’autore, stabilendo che, a prescindere dalla quantificazione del danno effettivo, il pagamento al responsabile dell’illecito  possa essere richiesto nella misura del doppio della remunerazione che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera di cui trattasi.

La Corte è intervenuta su istanza della Corte Suprema polacca che aveva trattato una  controversia tra  una organizzazione di gestione collettiva dei diritti d’autore autorizzata in Polonia e abilitata a gestire e tutelare i diritti d’autore relativi alle opere audiovisivi ed un distributore  di programmi televisivi tramite una rete via cavo nell’area di una metropoli Polacca.

La Corte Suprema aveva chiesto alla Corte di Giustizia  «Se l’articolo 13 della direttiva 2004/48 possa essere interpretato nel senso che il titolare di diritti patrimoniali d’autore che siano stati violati può chiedere la riparazione dei danni da esso subiti sulla base dei principi generali, oppure se, senza dover dimostrare il danno ed il nesso di causalità tra il fatto generatore della violazione dei suoi diritti ed il danno, possa esigere il pagamento di una somma di denaro dell’importo equivalente al doppio o, nel caso di violazione colposa, al triplo della remunerazione adeguata, dal momento che l’articolo 13 della direttiva 2004/48 prevede che a decidere in merito ad un risarcimento sia il giudice, tenendo conto delle circostanze elencate all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e che solo in via alternativa, in alcuni casi, egli può fissare a titolo di risarcimento una somma forfettaria, tenendo conto degli elementi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva. Se sia ammessa, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva, la concessione, su richiesta di parte, di una somma forfettaria prestabilita a titolo di risarcimento, pari al doppio o al triplo della remunerazione adeguata, alla luce del fatto che, al considerando 26 della direttiva, si precisa che il fine della direttiva non è quello di introdurre un risarcimento punitivo».

A questa domanda la Corte di Giustizia ha risposto che “ l’articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia stato violato può chiedere all’autore della violazione di tale diritto o il risarcimento del danno subito, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti del caso di specie, o, senza che detto titolare debba dimostrare il danno effettivo, il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera di cui trattasi.”

Il tema non ha particolare rilievo in realtà nel diritto italiano dal momento che la Direttiva Enforcement, recepita in Italia  ha introdotto alcune modifiche significative, ad esempio la restituzione degli utili (quale criterio facoltativo), in base alla quale l’abusivo utilizzatore è obbligato a versare gli utili conseguiti al titolare del diritto, a cui spettano in quanto frutto della risorsa che gli appartiene.

L’articolo 158 della Legge sul diritto d’Autore fa ora espressamente riferimento agli “utili realizzati in violazione del diritto”.

Prevede infatti al terzo comma: “In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.“ 

A mente dell’art. 158 della Legge sul diritto d’Autore il criterio degli utili realizzati in violazione del diritto deve essere valutato dal giudice ai sensi dell’art. 2056 cod. civ. cioè con il criterio dell’equo apprezzamento.

@fulviosarzana