Diffamazione e social network: Dove si realizza il reato? Ce lo dice la Cassazione.

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La Cassazione interviene nuovamente sulla diffamazione a mezzo social network, dichiarando inammissibile il ricorso di una laureata che aveva accusato una ricercatrice di averle copiato la tesi di laurea, ma tratteggiando al contempo i confini della diffamazione sui social network.

La Suprema Corte inoltre afferma che la diffusione di messaggi diffamatori su blog di testate giornalistiche registrate non integra la fattispecie di diffamazione a mezzo stampa.

Secondo la Cassazione l’uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, cod. pen., in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione. Ciò, d’altra parte, scaturisce dal substrato semantico della stessa terminologia utilizzata. Originariamente il termine social network ha indicato un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro dai più diversi legami sociali, da quelli familiari ai rapporti di lavoro, sino a vincoli casuali, ed è stato utilizzato come base di studi interculturali in campo sociologico ed antropologico.

La diffusione del web ha ampliato il significato del termine social network ed ha, quindi, creato profonde modificazioni semantiche in relazione ad un concetto, quello di rete sociale, che nasceva come una rete fisica ed era basato sulla regola, conosciuta come numero di Dunbar, secondo la quale le dimensioni di una rete sociale in grado di sostenere relazioni stabili sono limitate a circa 150 membri.

Ciò in quanto la versione di Internet delle reti sociali, ossia i social media, rappresenta attualmente una delle forme più evolute di comunicazione in rete, ed è anche una palese dimostrazione del superamento della teoria sociologica rappresentata dalla “regola dei 150”, considerando la rete delle relazioni sociali che ciascuno individuo tesse ogni giorno, in maniera più o meno casuale, nei vari ambiti della propria vita, suscettibile di essere organizzata in una “mappa” consultabile, e potenzialmente capace di arricchirsi di nuovi contatti. In realtà la difesa confonde la problematica concernente la diffamazione aggravata in quanto arrecata con il mezzo della stampa, prevista dall’art. 595, comma 3, cod. pen., con l’offesa arrecata con altro mezzo di pubblicità, prevista dalla medesima norma.

Non vi è dubbio, infatti, che l’ordinamento recepisca una accezione tecnica e restrittiva di stampa, desunta dal dettato normativo, ma proprio l’utilizzazione della particella disgiuntiva – “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità….”, come recita l’art. 595, comma 3, cod. pen. – rende evidente come la categoria dei mezzi di pubblicità sia più ampia del concetto di stampa, includendo tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi, di diffusione – dal fax ai social media – che, grazie all’evoluzione tecnologica, rendono possibile la trasmissione di dati e notizie ad un numero ampio o addirittura indeterminato di soggetti.

Nel caso in esame la circostanza che i siti utilizzati per la diffusione degli scritti elaborati dalla ricorrente fossero destinati ad operatori universitari del settore delle scienze umane nulla toglie alla diffusività delle notizie in un ambito estremamente ampio, tale dovendosi considerare quello di riferimento, senza considerare, inoltre, che molti dei siti utilizzati – basti pensare al sito destinato agli annunci studenti o a quello sulle tesi on line e, soprattutto al blog di diverse  testate giornalistiche appaiono chiaramente consultabili da una platea ben più ampia di soggetti.

La sussistenza dell’aggravante contestata ai sensi dell’art. 595, comma 3, cod. pen., come si evince dalla formulazione del capo di imputazione – in cui internet è stato qualificato come mezzo di pubblicità – rende evidente, pertanto, anche la corretta individuazione della competenza in capo al Tribunale in composizione monocratica.

Quanto al luogo di consumazione del reato di diffamazione tramite la rete Internet, ove sia impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato e sia stato invece individuato quello in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato come dato informatico, per poi essere immesso in rete, la competenza territoriale va determinata, ai sensi dell’art. 9, primo comma, cod. proc. pen., in relazione al luogo predetto, in cui è avvenuta una parte dell’azione.

@fulviosarzana