Cassazione: è reato leggere le email del partner, da cui si evinca una relazione, ed inoltrarle, facendo finta di essere l’amante.

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Leggere le e-mail altrui, ed inoltrarle, può comportare seri problemi.

Da questo punto di vista risulta punibile il partner che legga le e-mail del convivente e che decida poi di inoltrarle.

Con una sentenza di metà marzo del 2017, la Cassazione ha  infatti stabilito che  commette il reato di accesso abusivo a sistema informatico, sostituzione di persona e sottrazione di corrispondenza ( per quest’ultimo reato l’imputato è stato tuttavia prosciolto per prescrizione)  il convivente che, presa cognizione delle mail intercorse tra il partner ed un terzo, spedisca quelle mail ad un numero imprecisato di soggetti, alterando l’indicazione del mittente per far sembrare che le stesse mail provengano dal terzo stesso.

La sentenza contiene anche alcuni principi in tema di validità dei dati di log dei fornitori di connessioni internet,  stabilendo che tali dati abbiano valore di prova a prevalenza di quanto risulta dalle intestazioni, ritenute contraffatte, delle mail spedite dall’imputato.

Ancora, la Corte ritiene che i dati IP risultanti da un determinato collegamento operato da un fornitore di servizio telematico e/ o telefonico per determinare l’uso di un dispositivo collegato ad un apparato wifi non protetto da password, possano valere come strumento di prova, a meno che non si provi il fatto contrario.

Il Supremo Collegio ha inoltre stabilito che, colui che accede all’archivio di posta elettronica del partner, ponga in essere il reato previsto dall’art 616 del codice penale, ovvero la sottrazione di corrispondenza chiusa e non quello di cognizione fraudolenta di comunicazione ( reato previsto dall’art 617 del codice penale), e per questo motivo, dopo aver riqualificato il fatto ha dichiarato l’estinzione del reato.

Attenzione dunque a guardare le mail del partner e ad inoltrarle, perché si rischia di incorrere nei reati menzionati.

@fulviosarzana