Lo scopo di lucro diventa sempre di più il metro di giudizio che i Tribunali stanno adottando per valutare la violazione del diritto d’autore.
La Giurisprudenza di merito del 2017, in sede civile , ed in sede penale , ha già chiarito come non vi possa essere la violazione degli art 171 ter e 174 bis della legge sul diritto d’autore, che puniscono rispettivamente l’immissione in rete di files protetti dal diritto d’autore per finalità lucrative e le violazioni amministrative connesse allo stesso illecito, in caso di mancanza dell’elemento economico associato all’attività del violatore.
Il Tribunale di Bari in sede penale, in una sentenza della fine di marzo del 2017, ha stabilito che non può essere reato la “mera condotta di chi associa se stesso ad altre persone nella fruizione dello spettacolo televisivo, a prescindere dalla liceità o meno di ciò sul piano contrattuale e quindi civilistico; ciò che si verifica di norma quando manca il fine di lucro”».
E nel caso specifico «non vi era la prova che il gestore avesse pubblicizzato l’evento sportivo” per scopi di lucro.
Il Tribunale ha quindi mandato assolto l’imputato per la violazione del copyright.