San Marino ha emanato il Decreto Delegato 27 febbraio 2019 n.37, denominato “Norme sulla tecnologia blockchain per le imprese”.
La norma, tra le altre cose, effettua una ricostruzione interessante del fenomeno dei cd token digitali, distinti in token di utilizzo e token di investimenti.
Prescindendo per il momento dall’inquadramento giuridico dei cd Utility tokens, che consentono l’accesso futuro ai prodotti e servizi offerti da un’azienda e, pertanto, non costituiscono un investimento né soggiacciono alle regole proprie delle attività di investimento, è opportuno soffermarsi sui Token d’investimento, ed in particolare con quelli offerti al pubblico, previsti dall’art 9 del Decreto delegato.
La norma, in caso di offerta al pubblico di token d’investimento, prevede la correlata necessità di presentare un più articolato prospetto concernente l’operazione, nonché l’organizzazione, la situazione finanziaria e gestionale e la evoluzione dell’attività dell’emittente, redatto in conformità alla Direttiva Prospetti.
Si tratta correttamente di quanto previsto in relazione all’offerta al pubblico di un prodotto finanziario.
Secondo dottrina autorevole però i token asset digitali, pur rientrando nel genus del prodotto finanziario, sarebbero più propriamente uno strumento finanziario e, perciò ad essi, si applicherebbe non solo la Direttiva prospetti ma anche e soprattutto una diversa disciplina, la Direttiva 2014/65/UE (in seguito “MiFID II”),
Allo stato attuale però lo stato di San Marino non ha formalmente recepito la Regolamentazione MIFID II, anche se nella decisione UE 2018/492 della commissione del 22/03/2018, che modifica l’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione Europea e la Repubblica di San Marino, si stabilisce che debba essere prevista l’introduzione di tale normativa all’ombra del Titano rispettivamente il 31 dicembre del 2020 (insieme alla MiFIR o Markets in financial instruments regulation: Regolamento 600/2014) ed il 31 dicembre del 2021, quest’ultima per quanto attiene la Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
Sarebbe stato forse necessario attendere, per evitare spiacevoli sorprese, il recepimento formale di tale norma all’interno dell’ordinamento della Repubblica più antica del mondo, soprattutto se la Commissione Europea dovesse a breve seguire le raccomandazioni dell’Own Initiative Report on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, che il Securities and Markets Stakeholder Group dell’ESMA, ovvero l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha pubblicato lo scorso 19 ottobre
In particolare, con questo testo, il SMSG riafferma la priorità di tutelare gli investitori e rivolge i propri consigli all’ESMA, invitando quest’ultima a sollecitare la Commissione Europea perché gli asset token in quanto investimenti vengano inclusi al più presto nella definizione di strumenti finanziari prevista dalla MiFID II, con l’effetto di estendere il campo applicativo della relativa disciplina Europea agli Exchange che facilitano la loro compravendita nel mercato secondario. Per l’Italia e per eventuali regolamentazioni ed offerte al pubblico degli asset digitali il problema non si pone, quale che sia la natura dei token di investimento ( e la natura di numerus clausus degli strumenti finanziari) e la disciplina ad essi associata.
L’Italia infatti in quanto membro a pieno titolo dell’Unione Europea ha recepito con il decreto legislativo del 3 agosto 2017, n. 129, le norme di attuazione e recepimento della MIFID II, che, insieme alla MiFIR, hanno preso il posto delle precedente regolamentazione europea, oltre ovviamente ad avere recepito da tempo la Direttiva prospetti.