La Corte Europea dei diritti dell’Uomo, Sezione III, il 23 giugno scorso ha dichiarato illegali, per violazione degli articoli 10 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, gli ordini di inibizione di siti web ordinati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Russa.
I casi riguardavano diversi tipi di misure di blocco, compreso il blocco “collaterale” (dove l’indirizzo IP che è stato bloccato è stato condiviso da diversi siti, incluso quello di destinazione); il blocco “eccessivo” (in cui l’intero sito Web è stato bloccato a causa di una singola pagina o file).
La Corte ha anche rilevato come la mancanza di una notizia effettiva al titolare del sito in caso di blocco all’accesso sia in grado di configurare una violazione del diritto a poter contestate in maniera effettiva la decisione di una Autorità o di un Giudice.
In generale la CEDU ha ritenuto il blocco integrale di un sito ad opera di una Autorità o anche di un Giudice, in presenza di singoli contenuti illegali, sproporzionato ed arbitrario.
La decisione pare poter avere effetto in quei paesi che come l’Italia, hanno adottato il blocco all’accesso a siti internet, come ordinario strumento di controllo delle attività illegali sul web.