Bitcoin e Cassazione
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato Studio legale Sarzana
La Corte Suprema di Cassazione torna ad occuparsi nel 2021 della criptovaluta Bitcoin.
I giudici di Piazza Cavour avevano già affrontato il tema della natura dei Bitcoin in due sentenze del 17 settembre 2020.
In quella occasione la Cassazione aveva ritenuto che i bitcoin potessero essere ricompresi tra gli strumenti finanziari, ciò per la particolare natura della proposta di scambio contenuta in una piattaforma di trading sulle criptovalute.
I Giudici avevano infatti scritto: “ la vendita di bitcoin veniva reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, tanto che sul sito ove veniva pubblicizzata si davano informazioni idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all’iniziativa, affermando che “chi ha scommesso in bitcoin in due anni ha guadagnato più del 97%”; trattasi pertanto di attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF, la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all’art. 166 comma 1 lett. c) TUF.”
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, in una sentenza dei primi di marzo del 2021, affronta nuovamente il tema del valore economico della criptovaluta più famosa al mondo ai fini, questa volta, della contestazione del reato di truffa, previsto dall’art 64o del codice penale.
Il ricorrente in Cassazione in particolare aveva negato che la criptovaluta in sè potesse avere un rilievo economico tale da realizzare il reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. italiano, non sussistendo l’effettivo conseguimento da parte dell’agente di un bene avente valore economico, tali non potendo essere ritenuti i Bitcoin cui si riferisce l’accusa.
La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso con questa motivazione: ” Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile, poiché manifestamente infondato e reiterativo di censura di merito del tutto generica e assertiva, pur a fronte di motivazione tutt’altro che illogica offerta sul punto dalla sentenza impugnata (p. 6, ove esplicito richiamo all’uso delle cosiddette criptovalute fondate sulla tecnologia Blockchain, ed in particolare dei Bitcoin, come metodo alternativo di pagamento e trasferimento di valore). Del resto, che i Bitcoin abbiano un proprio – e non irrilevante, anche se volatile – valore economico è fatto pacifico, del resto confermato dalla stessa imputazione, che riguarda lo scambio tra i Bitcoin trasferiti telematicamente dal denunciante e oltre un milione di Franchi Svizzeri in banconote (false) consegnate allo stesso denunciante dall’estradando.”