Euroconsumers e Altroconsumo sfidano LinkedIn sull’AI

Negli ultimi tempi, le autorità europee di protezione dei dati hanno concentrato la loro attenzione sull’uso dei dati personali per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale
generativa.

Tra questi casi, come possibile oggetto di attenzione, spicca l’iniziativa di LinkedIn di utilizzare i dati degli utenti per potenziare i propri strumenti di intelligenza artificiale.

 

Altroconsumo, l’affiliata italiana del gruppo Euroconsumers, ha deciso di intervenire in modo deciso sulla questione, presentando un  reclamo al Garante Privacy italiano e alla Data Protection Commission irlandese.

Marco Scialdone, head of litigation di Euroconsumers, ha giocato un ruolo cruciale in questa azione.

Dal 6 marzo 2024, infatti, ogni foto, informazione personale, post, invito, commento e perfino i messaggi privati tra utenti su LinkedIn sono utilizzati per addestrare i suoi strumenti di
intelligenza artificiale generativa. Questa pratica include una vasta gamma di dati, senza alcuna limitazione o filtro sui dati sensibili.
Ad avviso di Altroconsumo, LinkedIn non ha informato gli utenti in modo trasparente: solo seguendo una serie di link nascosti all’interno della privacy policy, l’utente può scoprire l’ampia
quantità di dati personali utilizzati.

A ciò  si deve aggiungere che, recentemente, LinkedIn ha introdotto nuove funzionalità di intelligenza artificiale per gli abbonati Premium, alimentando ulteriori
preoccupazioni sulla trasparenza e l’uso dei dati.
Nel reclamo presentato da Altroconsumo, sono state ipotizzate diverse violazioni del GDPR ( Il Regolamento Generale Privacy).
La prima riguarda giustappunto il principio di trasparenza, che richiede che gli utenti siano pienamente consapevoli del trattamento dei loro dati personali. La seconda è la violazione del
principio di minimizzazione, poiché LinkedIn utilizza una quantità sterminata di dati senza adottare misure per evitare che i dati sensibili siano inclusi nel processo.
Inoltre, Altroconsumo contesta l’inadeguatezza del legittimo interesse come base giuridica per questo trattamento dei dati. Come da costante giurisprudenza comunitaria, detta disposizione
prevede tre condizioni cumulative affinché i trattamenti di dati personali da essa considerati siano leciti, vale a dire, in primo luogo, il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi, in secondo luogo, la necessità del trattamento dei dati personali per la realizzazione del legittimo interesse perseguito e, in terzo luogo, la condizione che gli interessi o i
diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgano sul legittimo interesse del titolare del trattamento.
Per quanto riguarda, in particolare, la condizione relativa alla necessità del trattamento dei dati personali per la realizzazione del legittimo interesse perseguito, essa impone di verificare che il
legittimo interesse al trattamento dei dati perseguito non possa ragionevolmente essere raggiunto in modo altrettanto efficace mediante altri mezzi meno pregiudizievoli per i diritti fondamentali
degli interessati, in particolare per i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

In tale contesto, secondo Altroconsumo, la condizione attinente alla necessità del trattamento deve essere esaminata unitamente al principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del GDPR. Sulla base di tale assunto, l’Associazione ritiene che, giacché i dati riguardano unicamente utenti iscritti al social network e il trattamento non è necessario per l’erogazione del servizio, la medesima finalità può essere perseguita in modo più ragionevole ed efficace avvalendosi di altra base giuridica, ovverosia il consenso dell’interessato.

Vediamo a questo punto quale sarà la reazione del Garante.

In ogni caso questa azione sembra rappresenta un passo importante nella tutela dei dati personali nell’era intelligenza artificiale,
sottolineando il ruolo fondamentale delle Associazioni di consumatori nella difesa dei diritti dei cittadini telematici.