Il TAR censura l’uso scorretto dell’intelligenza artificiale

Il TAR censura l’uso scorretto dell’intelligenza artificiale

*di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato in Roma

 

L’uso un pò troppo disinvolto dell’intelligenza artificiale nell’esercizio, rispettivamente, dell’attività forense e di quella giudiziale, continua a tenere banco nei procedimenti di fronte a diversi Tribunali Italiani.

L’ultimo in ordine di tempo è il provvedimento sotto forma di sentenza breve emesso dal Tribunale Amministrativo della Lombardia, sezione di Milano, il 21 ottobre 2025.

Nel rigettare il ricorso proposto il Tribunale Amministrativo affronta anche il tema delle cd “allucinazioni” derivanti dall’utilizzo superficiale di sistemi di intelligenza artificiale nel processo amministrativo.

Afferma su questo punto specifico il TAR:

“Il Collegio, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio contenuto nell’art. 39 cod. proc. amm., dispone l’invio di copia della presente sentenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Nel ricorso tutte le sentenze citate a sostegno dell’affermazione dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati richiamano estremi di pronunce non pertinenti e le massime indicate in molti casi sono riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti.

Tale condotta costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto, e perché rende inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l’attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati.

In sede di trattazione orale, alla richiesta di chiarimenti, il difensore della parte ricorrente con dichiarazione resa a verbale ha affermato di aver citato nel ricorso della giurisprudenza reperita mediante strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale che hanno generato risultati errati.

Il Collegio ritiene che si tratti di una circostanza alla quale non può riconoscersi una valenza esimente, in quanto la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale. Inoltre il difensore, in osservanza del principio della centralità della decisione umana (cfr. “La carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense” redatta dall’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2024 e reperibile sul sito istituzionale), ha un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, possibile fonte di risultati errati comunemente qualificati come “allucinazioni da intelligenza artificiale”, che si verificano quando tali sistemi inventano risultati inesistenti ma apparentemente coerenti con il tema trattato.”

Come già autorevolmente trattato dunque, sussiste il rischio di incorrere nelle conseguenze previste dall’art 88 del codice di procedura civile, in base alla quale in caso di mancanza dei difensori ai doveri di lealtà e di probità connessi all’esercizio del mandato professionale, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi, anche se non si può riscontrare in automatico  la responsabilità aggravata prevista dall’art 96 cpc,  che deve  ritenersi correlata all’esistenza di uno specifico danno ed alla sua concreta dimostrazione nel giudizio.

 

Il TAR censura l’uso scorretto dell’intelligenza artificiale