La Consob applica le sanzioni MiCAR sulle criptovalute a Corona, primo caso in Italia.

La Consob applica le sanzioni MiCAR sulle criptovalute a Corona, primo caso in Italia.

di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, avvocato in Roma

 

La Consob, l’organo di controllo della borsa italiano,  sceglie le meme Coin di Fabrizio Corona, per irrogare  le prime sanzioni pecuniarie a danno degli operatori, derivanti dal Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR) sulle criptovalute  come recepite dal   Decreto Legislativo n. 129 del 5 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 215 del 13 settembre 2024) che ha  adeguato la normativa italiana al Regolamento europeo disciplinando mercati e servizi di cripto-attività.

La Consob  aveva  già emesso contro il fotografo Milanese una Delibera il  4 marzo 2025, con la quale era stato adottato l’ordine, ai sensi del combinato disposto dell’art. 94, par. 1, lett. u), del MiCAR e dell’art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 129/2024, di cessazione immediata dell’offerta al pubblico italiano di cripto-attività, diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, denominate «memecoin $CORONA», promossa anche tramite il Canale Telegram  ed il sito internet  di Corona, senza aver notificato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all’art. 8 del MiCAR.

Nel Provvedimento dell’8 gennaio 2026, con cui sono state irrogate le sanzioni amministrative il “watchdog” italiano ha ritenuto che l’offerta dei meme coin fosse stata effettuata in violazione dell’art. 4, par. 1, del MiCAR, essendo il Signor Fabrizio Maria Corona una persona fisica e non giuridica (come invece richiede l’art. 4, paragrafo 1, lett. a), del MiCAR) e non avendo il Signor Corona redatto un White Paper conforme all’art. 6 del MiCAR, né notificato alla Consob un White Paper conformemente all’articolo 8 del MiCAR né pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9 del MiCAR (come invece richiede l’art. 4, paragrafo 1, lett. da b) a d), del MiCAR).

La Consob ha ritenuto di applicare:

1) una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 200.000, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

2) un’ingiunzione di astenersi dal ripetere la violazione;

3) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica responsabile e la natura della violazione – di cui è disposta la pubblicazione sul sito internet dell’Istituto nella sezione dedicata alle «Comunicazioni – Avvisi ai risparmiatori».

L’organo di controllo ha deciso di irrogare le sanzioni perchè.

a) – quanto alla gravità, questa risulta elevata nel caso di specie, atteso che il Signor Corona ha svolto un’offerta al pubblico italiano dei risparmiatori e potenziali investitori di token other than in completa violazione della disciplina applicabile ed, in particolare a) ignorando il richiamo di attenzione allo stesso tempestivamente rivolto dalla Consob, b) promuovendo l’offerta in prima persona anziché attraverso una persona giuridica, c) omettendo consapevolmente di redigere un White Paper da notificare alla Consob e pubblicare, che consentisse agli oblati di svolgere una valutazione consapevole ed informata dell’offerta, nonché d) scegliendo di avvalersi, non solo, di un sito internet dedicato all’offerta, ma anche e primariamente di canali social media – Instagram e Telegram – che gli hanno consentito di raggiungere con immediatezza quantomeno l’ampia platea di soggetti ad essi iscritti (i suoi follower);

– quanto alla durata della violazione, essa si è protratta per (almeno) nove giorni, essendo stata accertata per il periodo compreso tra il 24 febbraio 2025, in cui sono stati svolti accertamenti online, ed il 4 marzo 2025, in cui è stata adottata la precedente delibera ;

b) la violazione risulta ascrivibile al Signor Corona a titolo di dolo;

c) quanto alla capacità finanziaria dell’incolpato, non vi sono elementi che consentono di stimarla;

d) dagli atti non emergono elementi che consentano di determinare gli eventuali vantaggi ottenuti o le perdite evitate dal Signor Corona attraverso la violazione;

e) non risultano in atti evidenze di eventuali pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

f) il Signor Corona non ha assunto un atteggiamento collaborativo, essendo al contrario rimasto inerte sia a seguito della ricezione del richiamo di attenzione, sia nel corso del presente procedimento non esercitando alcuna attività difensiva;

g) non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob nei confronti del Signor Corona per violazioni in materia finanziaria;

g-bis) nel caso di specie il criterio della criticità dell’indice di riferimento è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;

h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) stante la documentazione in atti, non risultano misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.

Al di là della figura del fotografo milanese il provvedimento assume particolare importanza perchè costituisce il primo caso noto di applicazione delle sanzioni MiCar in Italia, dopo che il  29 giugno 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle criptoattività (“MiCAR”), che introduce nell’Unione europea una disciplina armonizzata per l’emissione, l’offerta al pubblico e la prestazione di servizi aventi a oggetto cripto-attività non riconducibili a strumenti o servizi finanziari già regolati da atti legislativi dell’UE, la cui disciplina è divenuta interamente applicabile anche in Italia il 30 dicembre 2024.

Fabrizio Corona durante la prima puntata della nuova stagione della trasmissione televisiva Belve, in onda su Rai Due, Roma 25 settembre 2023. ANSA/FABIO FRUSTACI