Meta vince contro l’AGCOM: niente contributo da versare all’Autorità

Meta vince contro l’AGCOM: niente contributo da versare all’Autorità

di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato, Studio Legale Sarzana e Associati.

La società META ha vinto in Italia nel giudizio di  primo grado la sua battaglia contro il Contributo amministrativo al funzionamento dell’Autorità che l’AGCOM, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,  le aveva imposto nel settore del diritto d’autore.

La Quarta Sezione del TAR Lazio ha infatti di recente accolto il ricorso del Gigante Californiano,  disapplicando  l’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 177/2021, nella parte in cui include nel novero dei soggetti obbligati al pagamento del contributo anche i “prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand” non stabiliti in Italia.

Il TAR ha così statuito: “Invero, nel caso in esame la misura contestata non afferisce alla disciplina sostanziale del diritto d’autore – ossia al settore del diritto d’autore strictu sensu inteso – ma introduce, nel settore in questione, un meccanismo di auto-finanziamento dell’Autorità, solo indirettamente connesso alla materia del diritto d’autore.

L’obbligo introdotto dal legislatore esorbita, dunque, dall’ambito di applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 3, paragrafo 3, della Direttiva, restrittivamente interpretato.

Tale lettura è stata recentemente avallata dalla Commissione europea…

La Commissione, con riferimento a un progetto di legge tedesco che, in sede di recepimento dell’art. 17 della Direttiva Copyright, introduceva obblighi di comunicazione di determinati dati a favore degli organismi di ricerca indipendente, ha infatti sostenuto che “pur essendo vero che, ai sensi dell’Allegato della direttiva sull’e-commerce, una deroga dal suo articolo 3 si applica al campo del «diritto d’autore», la Commissione ritiene che le misure incluse nel progetto notificato non appartengano evidentemente di per sé al campo del diritto d’autore, anche se sono collegate a un meccanismo relativo al diritto d’autore (cioè l’articolo 17 della direttiva DSM sul diritto d’autore) … Questo obbligo nei confronti dei fornitori di servizi è collegato al diritto d’autore solo indirettamente … Questo obbligo rientrerebbe quindi nel campo coordinato della Direttiva e-Commerce”.

…….

7. In conclusione, il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso articolato dalla parte ricorrente. La fondatezza della censura, avendo priorità logica rispetto alle altre questioni sollevate dalla parte, consente di assorbire la disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

8. Alla luce di tanto, previa disapplicazione della norma di cui l’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 177/2021, nella parte in cui include nel novero dei soggetti obbligati al pagamento del contributo anche i “prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand” non stabiliti in Italia, l’avversata delibera, unitamente ai suoi allegati, deve essere annullata.

 

Meta vince contro l’AGCOM: niente contributo da versare all’Autorità