Il TAR Lazio annulla la Delibera AGCOM sulla verifica dell’età
*di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato, Studio legale Sarzana e Associati.
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Il TAR del Lazio, sede di Roma, in quattro sentenze speculari depositate il 7 aprile 2026 ha annullato parzialmente la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in tema di verifica dell’età per accedere a siti hard et similia per i cittadini italiani.
L’annullamento consegue alla riscontrata assenza della preventiva interlocuzione da parte dello Stato Italiano con lo stato membro di origine dei siti che avevano effettuato il ricorso al TAR e per la mancata notifica alla Commissione europea e allo Stato membro di origine la propria intenzione di adottare le misure restrittive.
L’AGCOM, a detta del TAR, non ha rispettato le condizioni procedurali di cui all’art. 3, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2000/31/CE.
Tale disposizione stabilisce che, per poter adottare un provvedimento restrittivo nei confronti di prestatori stabiliti in un altro Stato membro, è necessario che:
i) lo Stato membro richiedente abbia previamente invitato lo Stato membro di origine ad adottare i provvedimenti necessari;
ii) quest’ultimo non abbia adottato i provvedimenti richiesti o li abbia adottati in maniera inadeguata;
iii) lo Stato membro richiedente abbia notificato alla Commissione europea e allo Stato membro di origine la propria intenzione di adottare le misure restrittive.
Nel caso in esame è pacifico, come riconosciuto dalla stessa parte resistente, che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non abbia osservato tale procedura. L’art. 4, comma 2, dell’allegato A della delibera, relativo all’entrata in vigore delle misure, estende automaticamente l’obbligo ai prestatori stabiliti in altri Stati membri tre mesi dopo la pubblicazione della lista di cui all’art. 1, senza subordinare la loro operatività al rispetto delle condizioni procedurali di previa interlocuzione e notifica stabilite dall’art. 3, par. 4, lett. b), della direttiva 2000/31/CE.
Né può essere condivisa la tesi dell’amministrazione secondo cui l’adempimento degli obblighi procedurali sarebbe richiesto soltanto ex post, ossia in sede di contestazione di eventuali inadempimenti da parte dei prestatori stabiliti in altri Stati membri. La disciplina comunitaria richiede, al contrario, che la procedura sia osservata già nel momento in cui la misura restrittiva viene posta a carico dei prestatori individuati.
Rinviare tale obbligo a una fase successiva comporterebbe una sostanziale alterazione della logica sottesa alla disposizione, svuotando di ogni contenuto precettivo le garanzie procedurali previste dalla direttiva, le quali non costituiscono un mero adempimento documentale successivo, ma rappresentano un presupposto essenziale di legittimità della misura derogatoria. La società interessata sarebbe infatti costretta a conformarsi immediatamente, senza che lo Stato membro di origine abbia avuto la possibilità di intervenire o di adottare misure correttive.
Verrebbe così frustrata la ratio della procedura, volta a preservare il principio del Paese di origine, fondato sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e sulla cooperazione nella sorveglianza dei servizi della società dell’informazione, nella quale l’intervento dello Stato di destinazione assume carattere eccezionale e sussidiario. Adottare la misura senza la preventiva interlocuzione presupporrebbe, di fatto, una diffusa mancanza di fiducia verso gli altri Stati membri nella vigilanza dei prestatori stabiliti sul loro territorio, compromettendo il principio di reciproco riconoscimento e indebolendo le basi della cooperazione interstatale sancita dalla direttiva.
Ne consegue l’illegittimità della delibera nella parte in cui, all’art. 4 dell’allegato A, prevede l’entrata in vigore automatica delle misure per i prestatori stabiliti in altri Stati membri al decorso del termine di tre mesi dalla pubblicazione della lista di cui all’art. 1, in assenza della preventiva interlocuzione con lo Stato membro di origine e della notifica alla Commissione europea, con conseguente annullamento di tale disposizione.
Per questo motivo il Tar ha ritenuto che dovesse essere annullata in parte qua, previa disapplicazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 123/2023, la delibera n. 96/25/CONS nella parte in cui prevede l’entrata in vigore delle misure nei confronti dei prestatori stabiliti in altri Stati membri al decorso del termine di tre mesi dalla pubblicazione della lista di cui all’art. 1, in assenza della preventiva interlocuzione con lo Stato membro di origine e della notifica alla Commissione europea.
Sul piano conformativo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta, prima di estendere l’applicazione delle misure ai prestatori stabiliti in altri Stati membri, a osservare la procedura di cui all’art. 3, par. 4, lett. b), della direttiva 2000/31/CE. Solo all’esito della predetta procedura, qualora i rispettivi Stati membri di stabilimento non abbiano adottato provvedimenti adeguati e in assenza di rilievi da parte della Commissione europea, la delibera potrà produrre effetti nei confronti dei prestatori stabiliti in altri Stati membri.
