L’inserzionista pubblicitario su internet non può essere ritenuto responsabile degli atti e delle omissioni dei gestori di altri portali che hanno ripreso l’annuncio per pubblicarlo sul proprio sito.
E’ quanto ha affermato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 3 marzo 2016, in un caso che aveva coinvolto la Daimler-Benz, titolare del marchio Mercedes, e L’Együd Garage, ovvero una società di diritto ungherese specializzata nella vendita e nella riparazione di autoveicoli Mercedes.
Si tratta in particolare di: Corte di Giustizia UE, seconda sezione, sentenza del 3 marzo 2016, nella Causa C-179-2015.
La Corte ha cosi interpretato l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, in caso di pubblicazione ad opera di un terzo di un annuncio pubblicato su un sito Internet.
Il precedente è importante nel generale mondo delle richieste di rimozioni su siti internet di contenuti che violano la proprietà industriale ( marchi e altri segni distintivi) o il diritto d’autore.
La sentenza in sostanza ritiene responsabili delle eventuali contraffazioni solo i siti internet sui quali viene ripresa una determinata campagna pubblicitaria sul web e non l’inserzionista stesso, a maggior ragione quando la stesa campagna pubblicitaria “sfugga” ad un controllo dello stesso inserzionista, a causa della circolarità della rete.
In pratica non esiste un dovere di rimozione a carico dell’inserzionista pubblicitario ( e quindi un dovere di protezione dell’inserzionista nei confronti del titolare della privativa) da cui scaturisca una responsabilità dell’inserzionista laddove lo stesso sito web si rifiuti o non rimuova contenuti protetti dalla privativa industriale.