Leggo di ricostruzioni fantasiose su quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza sulla responsabilità dei gestori di siti internet ( blog, forum e community) , in base al quale non sarebbe successo nulla.
Ricordiamo il contesto: sul forum di un sito amatoriale, agenziacalcio.it, viene pubblicato ad opera di un terzo, un documento contenente il certificato penale dell’allora presidente della Lega Nazionale dilettanti , a questo inserimento seguono poi commenti di vario tenore, alcuni dei quali ritenuti poi diffamatori anche dall’Autorità giudiziaria.
Il gestore non ha alcun ruolo nella vicenda, non modera la community, non inserisce il documento né i commenti.
Dopo 15 giorni la pagina incriminata viene sequestrata, il gestore si adegua a quanto espresso dall’Autorità giudiziaria e dopo 5 giorni dal sequestro, ovvero il 19 agosto, pubblica un articolo in cui si chiede se sia diffamazione pubblicare il certificato penale di colui che allora era stato eletto alla carica di presidente della Lega nazionale dilettanti.
Nonostante ciò, il gestore viene condannato per concorso in diffamazione in appello ed in Cassazione ( mentre in primo grado era stato assolto) perché dal 1 agosto al 14 agosto ha permesso che sul suo sito fossero presenti l’articolo ed i commenti.
Basta vedere la concatenazione di eventi, per come è stata ricostruita dalla Cassazione e per come appare anche da un ulteriore fact checking sui documenti ancora presenti in rete per capire il perché questa sentenza abbia destato ( e desti) allarme.
Dunque la concatenazione degli eventi è:
Prima del 1 agosto Filippini invia per email il certificato penale di Tavecchio, il gestore però non pubblica il certificato penale di Tavecchio che viene inserito autonomamente dal commentatore.
Il 1 agosto il terzo inserisce nella community del sito agenziacalcio.it il documento contenente il certificato penale di Tavecchio, ne scaturisce un dibattito e alcuni commenti tra i quali quelli giudicati sopra le righe del filippini.
Il gestore della community non effettua alcun intervento e non ha sistemi di moderazione dei commenti.
Il gestore non ha alcun ruolo e non è conoscenza in quel momento dei commenti del Filippini ( attenzione non del documento che gli era stato spedito via mail, e che lui conosceva ma dei commenti diffamatori sul forum) tanto che l’articolo del gestore citato dalla Cassazione, in base al quale si pone in capo al gestore la presunzione di conoscenza, è del 19 agosto, ovvero successivo al sequestro operato il 14 agosto.
Il 4 agosto vi è la richiesta di sequestro della pagina contenente il documento ed i commenti.
Il 7 agosto c’è sequestro disposto dalla autorità giudiziaria, che però viene eseguito solo una settimana più tardi.
Il 14 agosto c’è l’annuncio della lega nazionale dilettanti del sequestro
lo stesso 14 agosto il sequestro viene eseguito dalla polizia postale, in quel momento il gestore, informato dalla polizia postale apprende dell’esistenza dei commenti diffamatori perché evidentemente l’autorità giudiziaria li ha ritenuti tali, oscura l’articolo e fornisce il nominativo del filippini.
Il 19 agosto, e si sottolinea il 19 agosto, il gestore del sito pubblica l’articolo dal titolo “Chiedere se Tavecchio è stato eletto legalmente è diffamazione?” Ancora disponibile qui http://agenziacalcio.it/articoli/chiedere-se-tavecchio-%C3%A8-stato-eletto-legalmente-%C3%A8-diffamazione.html
Dalla sentenza della Cassazione e dal fact checking sulla concatenazione degli eventi emerge in maniera incontrovertibile.
- Il gestore della community non ha avuto alcun ruolo nell’inserimento e nella pubblicazione dei commenti
- Il gestore del sito ha ricevuto una mail in cui si spediva il certificato penale di Tavecchio e certo non poteva sapere che qualcuno avrebbe commentato poi con affermazioni che saranno giudicate diffamatorie il documento
- Nessuno ha avvertito il gestore del sito della diffamatorietà dei commenti prima che lo facesse l’Autorità giudiziaria, il gestore avrebbe dovuto leggersi tutti i post della Community, rendersi conto da solo dell’esistenza della diffamatorietà dei commenti effettuati da terzi , e, senza alcuna comunicazione da parte di nessuno, cancellare.
- Oltretutto almeno di uno dei due commenti si potrebbe discutere sulla diffamatorietà delle affermazioni ivi contenute, ma è cosa da giuristi.
- Quando è stato avvertito del sequestro dalle Autorità il gestore ha cancellato ed oscurato l’articolo fornendo anche il nominativo di chi si era registrato alla community.
- L’articolo scritto dal gestore del sito “chiedere se tavecchio è stato eletto legalmente”, è del 19 agosto, successivo cioè al sequestro, ed in quell’articolo il gestore evidentemente si pone la domanda se sia giusto pubblicare un documento su un personaggio pubblico e se sia configurabile la diffamazione qualora un terzo ( non lui quindi) commenti la pubblicazione.
Tutto questo avviene DOPO il sequestro.
Caliamo ora i principi espressi dalla Cassazione nella realtà di internet di tutti i giorni, con degli esempi pratici:
- Sindaco importante di una città, inserisce un documento proveniente dall’ANAC sulla propria pagina, nella quale si effettuano pareri sulla presenza o meno di requisiti di incompatibilità di un personaggio pubblico.
I commentatori, migliaia, si lasciano andare a commenti sul personaggio oggetto del parere reso pubblico.
Il sindaco risponde?
Si, secondo i principi espressi dalla sentenza della Cassazione, in quanto il gestore del sito o della pagina, avendo inserito il documento ( o avendone consentito l’inserimento) , avrebbe dovuto sapere, visto che gli era stato mandato il documento, che qualcun altro avrebbe potuto censurare attraverso i commenti la condotta del soggetto a cui si riferiva il certificato.
E tutto ciò senza che nessuno sia intervenuto per lamentare la diffamatorietà del commento.
Era stato detto prima dalla Cassazione?
NO.
2. Blog molto importante. Viene inviato attraverso un email un documento che riguarda un personaggio pubblico al gestore del blog, il quale pubblica quel documento, oppure non lo pubblica ma l’autore della email pubblica autonomamente sul forum quel documento.
Nessuno interviene per lamentare la diffamatorietà del documento.
Non è rilevante secondo questa ultima sentenza.
La Cassazione ritiene che la pubblicazione di un documento sul sito, in virtù del fatto che quel documento venga mandato via email alla community presente su un sito, equivalga a sapere che un terzo può effettuare commenti diffamatori e che dunque il gestore debba agire preventivamente per rimuovere i commenti potenzialmente diffamatori.
Dovendo a questo punto giudicare egli stesso della diffamatorietà dei commenti di terzi.
In pratica è meglio non pubblicare documenti che potrebbero dar luogo ad un dibattito in grado di trascendere e monitorare attentamente i commenti dei terzi.
E meno male che non è successo niente.