L’utilizzo di un marchio simile su internet è frode in commercio e giustifica il sequestro del sito.

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L’utilizzo di  un sito internet corrispondente ad un segno distintivo altrui ( marchio o denominazione)  può comportare il sequestro della stessa piattaforma.

E’ quanto ha stabilito il Giudice delle Indagini preliminari di Torino in una ordinanza resa agli inizi di  dicembre di quest’anno.

Il Giudice del capoluogo Piemontese ha disposto il sequestro preventivo di due siti internet che richiamavano nel nome elementi simili a quelli di una nota società assicurativa

di rilievo nazionale.

A nulla è valsa la circostanza che i siti fossero intestati ad una società che aveva registrato come denominazione un segno distintivo corrispondente esattamente ai due siti internet.

Il Giudice Torinese ha disposto la misura ipotizzando la violazione degli articoli 515 e 494 del codice penale, che prevedono rispettivamente, la frode in commercio e la sostituzione di persona.

Il GIP peraltro, diversamente da quanto emerso in sede di merito da altre pronunce di uffici giudiziari diversi, ha ritenuto applicabile ad internet, l’ipotesi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca dello stesso bene immateriale, prevista dal secondo comma dell’art 321 del codice di procedura penale, ritenendo il sito internet confiscabile ex se.

Inoltre lo stesso Giudice ha applicato il reato di sostituzione di persona che la Giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene applicabile a persone fisiche, persone giuridiche ( come in questo caso), o ad Enti pubblici.

Secondo la Suprema Corte  “Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto nell’art. 494 c.p. è l’interesse relativo alla pubblica fede, che può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario, così come il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome

@fulviosarzana