Voucher per la connettività in banda ultra larga: Infratel Italia s.pa. condannata per il ritardo dei pagamenti

Infratel  Italia Spa, società in House del Ministero delle imprese e del Made in Italy,  deve pagare agli operatori di TLC alle scadenze i voucher per la banda larga, senza frapporre ritardi.

E’ quanto ha stabilito il 13 febbraio scorso il Tribunale di Roma.

I voucher, elemento di rilievo del piano strategico sulla banda larga del Governo, dovevano essere erogati agli operatori di comunicazione elettronica che li attivavano agli utenti finali, ma i pagamenti dovuti dal  Ministero delle imprese e del Made in Italy, attraverso Infratel, hanno subito dei gravi ritardi.

Per questo motivo gli operatori si sono ritrovati ad avere un credito rilevante nei confronti della società incaricata dal Ministero di gestire le risorse.

Un operatore ha deciso di far valere le proprie ragioni in giudizio, ottenendo il pagamento immediato di quanto dovuto, insieme agli interessi e le spese legali.

In particolare Infratel spa, è stata condannata il 13 febbraio 2026 dalla seconda Sezione del Tribunale Civile di Roma, nella figura del Giudice Alessandra Imposimato, a pagare all’operatore di comunicazione elettronica  Telenia  tutti gli interessi sulle somme dovute a titolo di rimborso per i voucher di connettività in banda ultralarga,  sin dalla scadenza delle fatture, oltre al pagamento delle spese legali quantificate, con gli accessori, in quasi 13 mila euro.

L’operatore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per le somme dovute da Infratel in base al piano Voucher per la banda larga, ma Infratel si era opposta davanti al Tribunale di Roma.

Nel corso del giudizio peraltro Infratel ha quindi pagato tutte le somme dovute, seppur con notevole ritardo a Telenia, ma ciò nonostante il Giudice ha ritenuto di condannare Infratel a pagare all’operatore gli interessi sulle ritardate transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002, oltre alle spese legali.

Il Tribunale ha in particolare ritenuto che: “Chiaro dunque che l’odierna attrice avrebbe dovuto dare avvio al pagamento (rimborso) rateale dei voucher attivati dall’operatore entro il mese successivo all’attivazione suddividendone l’importo in rate mensili coerenti con la durata del contratto stipulato tra l’operatore e il cliente finale, beneficiario dello sconto.
Nel contratto non risulta alcuna condizione (art. 1353 e ss. c.c.) ovvero altra clausola, da cui possa evincersi che il pagamento preteso in giudizio fosse in qualche modo subordinato o comunque condizionato dall’acquisizione della necessaria provvista pecuniaria, da parte del debitore obbligato.

“Essendo irrilevante, ai fini degli accordi intercorsi tra i litiganti, quanto convenuto tra l’odierna attrice e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel Piano Tecnico esibito in
atti,  trattandosi di negozio stipulato inter alios, come tale inopponibile (art. 1372 comma 2 c.c.) all’odierna convenuta opposta, va da sé che l’unico motivo di opposizione debba dirsi infondato.”

Il Tribunale ha quindi così disposto: “il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:

– dato atto del sopravvenuto pagamento, in corso di causa, della sorte capitale del decreto ingiuntivo opposto, nonché della sorte della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta opposta, in sede di costituzione in giudizio:

  • revoca il decreto ingiuntivo n. xxxx/2024, emesso in data 6 giugno 2024 su istanza della Telenia S.r.l.;

– rigetta, per il resto, le ragioni di opposizione, e per l’effetto:

  • condanna la Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. al pagamento, in favore della Telenia S.r.l., degli interessi di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, sull’importo delle rate indicate nel ricorso monitorio, dalla rispettiva scadenza alla data di effettivo pagamento;

– condanna l’opponente alla rifusione, in favore della controparte Telenia S.r.l., delle spese di lite, che liquida in € 379,50 per esborsi, € 10.000,00 per compensi legali (calcolati sul valore della lite: € 61.455,71 + € 45.831,56), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”

Voucher per la connettività in banda ultra larga: Infratel Italia s.pa. condannata per il ritardo dei pagamenti

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