Il sequestro di un sito internet estero, attuato attraverso un ordine di inibizione agli Internet service provider italiani (ISP), deve essere revocato se la Procura della Repubblica titolare delle indagini non provvedere a disporre successivamente al sequestro apposita rogatoria nel paese ove è collocato il sito.
Inoltre un sito internet, in ragione delle norme positive, non è assoggettabile a confisca.
E’ questa la ragione per la quale il Giudice delle Indagini preliminari di Roma il 4 aprile scorso, ha disposto la revoca del sequestro di un sito internet residente ad Hong Kong
accusato di svolgere attività illecite legate a scommesse e vendita di prodotti finanziari.
Prodotti che venivano venduti anche in Italia e che avevano per questo dato luogo ad un esposto presentato da un consumatore Italiano.
Il provvedimento è importante in quanto il Giudice sottolinea la strumentalità del provvedimento di sequestro rispetto all’effettiva commissione del reato.
In altre parole l’oscuramento non può durare in eterno e permanere a prescindere dall’effettiva prosecuzione del procedimento.
Da diversi anni invece sono adottati anche in sede amministrativa ( si pensi ai provvedimenti di inibizione di AGCOM ed AGCM) provvedimenti di inibizione che, lungi dall’essere caratterizzati dal requisito della temporaneità, non vengono poi seguiti da un’indagine sull’effettiva commissione dell’illecito e si configurano perciò come una confisca amministrativa o penale extra ordinem.