La CONSOB interviene su Blockchain e token.

095E4680-5998-4D18-B873-482A784C0294La Consob ha pubblicato in data odierna sul proprio  il rapporto finale sulle offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività.
Il documento, che assume la veste di rapporto ( e non di delibera o regolamento) costituisce un contributo qualificato al dibattito, elaborato in vista dell’eventuale definizione di un regime normativo in ambito nazionale che disciplini lo svolgimento di offerte pubbliche di cripto-attività e delle relative negoziazioni.

la CONSOB interviene così dopo  un primo documento aperto per la discussione, un’audizione pubblica all’Università Bocconi del maggio 2018  in con oltre 200 partecipanti e  61 contributi scritti, prodotti da legali, operatori e associazioni di categoria.

Ad una prima analisi sembra che la Consob confermi l’impostazione basata su un doppio sandbox regolamentare ( legato all’emissione di token ed alla successiva circolazione).

A questo proposito si ribadisce che l’approccio normativo-regolamentare proposto dalla Consob non è inteso a catturare cripto-attività che siano strumenti di pagamento, né cripto-attività che, per le loro caratteristiche, ricadano in categorie disciplinate da normativa di derivazione UE (strumenti finanziari, IBIP, …; cfr. Documento per la Discussione).
L’approccio Consob proposto intende quindi identificare le “cripto-attività” nelle attività diverse dagli strumenti finanziari di cui all’art. 1 comma 2 TUF e da prodotti di investimento di cui al comma 1, lettere w-bis.1, w-bis.2 e w-bis.3, consistenti nella rappresentazione digitale di diritti connessi a investimenti in progetti imprenditoriali, emesse, conservate e trasferite mediante tecnologie basate su registri distribuiti, nonché negoziate o destinate a essere negoziate in uno o più sistemi di scambi.

Niente token di pagamento quindi, come già aveva ipotizzato San Marino.

la Consob, dal punto di vista della circolazione secondaria dei token sembra propendere per la circolazione attraverso portali di emissione/exchange, denominati IEO.

Rispetto al modello classico di ICO ( emissione e successiva collocazione di token su exchange) la Consob propende per un attività compiuta sullo stesso portale di Exchange.

Afferma la Consob “Per le medesime ragioni, si ritiene che sui sistemi di scambio registrati presso la Consob possa essere realizzata, se finalizzata alla successiva negoziazione sui medesimi, anche una Initial Exchange Offering (IEO). Come sopra rilevato, l’IEO rappresenta un modello alternativo di offerta di token ove l’emittente/offerente/proponente raccoglie capitali presso il pubblico offrendo in vendita i token direttamente su un exchange. In consultazione sono stati messi in luce alcuni vantaggi di tale modello operativo rispetto alle ICO. Nelle IEO, in particolare, si assisterebbe ad una riduzione dei costi dell’operazione a carico dell’emittente, che si rapporterebbe con una sola piattaforma (l’exchange), e ad una maggiore tutela dei sottoscrittori sotto il profilo della “liquidabilità”, in ragione del fatto che i token di nuova emissione sarebbero immediatamente scambiabili sul “secondario”.
Quale condizione affinché su un sistema di scambio di cripto-attività registrato presso la Consob sia svolta una Initial Exchange Offering, si ritiene opportuno prevedere che siano disponibili adeguate informazioni per gli investitori in merito alle caratteristiche dei token e dell’offerta.”

Una novità rilevante rispetto all’originario documento Consob è la creazione di figure di gestori    di portafogli digitali vigilati dalla Consob.

A tal fine, secondo la Consob, la proposta di regolamentazione potrebbe essere integrata introducendo la definizione dei “servizi di portafoglio digitale” ed individuando i requisiti che i fornitori di tali servizi dovrebbero soddisfare, qualora decidessero di avvalersi del regime di opt-in, per essere iscritti in un apposito registro, tenuto dalla Consob.

Queste ultime disposizioni sembrano ritagliare nel sistema degli scambi un ruolo importante agli exchange (o  custodial wallet provider) purché vigilati dalla Consob.

Va però ricordato che il legislatore ordinario italiano  ha recentemente recepito la V direttiva antiriciclaggio, ipotizzando invece per i token di pagamento una disciplina “ draconiana” per la prestazione di servizi di wallet provider ( oltreche in precedenza con il recepimento anticipato della quarta direttiva antiriciclaggio per quanto attiene gli exchange).

Sara’ ora interessante comprendere quale sia l’approccio italiano al fenomeno degli scambi di token:  quello evolutivo pensato dalla Consob per le criptoattivita’, o quello rigidissimo ( e di fatto escludente dal mercato internazionale) ipotizzato dal MEF per i token di pagamento,  in relazione alla disciplina antiriciclaggio.

@fulviosarzana