Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) : l’AGID ferma le imprese che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici.

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Le piccole e medie imprese italiane del digitale si apprestano con tutta probabilità a dover combattere una nuova battaglia di fronte agli Organi ed ai Giudici Amministrativi sul nuovo Codice dell’Amministrazione digitale.

Un nuovo fronte si è aperto oggi su una delle altre attività sottoposte alla vigilanza dell’Autorità per l’Agenzia dell’Italia digitale (AGID), dopo quella relativa all’annullamento dei requisiti per l’accreditamento dei certificatori di identità digitale SPID.

L’Agenzia per l’Italia Digitale  è infatti intervenuta oggi  nel settore delle piccole e medie imprese del comparto informatico sospendendo l’accreditamento dei soggetti che svolgono l’attività di conservazione dei documenti informatici.

Il motivo è rappresentato dalla volontà dell’AGID, che cosi interpreta il nuovo  Codice dell’Amministrazione digitale,  di  imporre alle imprese l’allegazione della relazione di valutazione della conformità rilasciata da uno degli organismi di valutazione che saranno individuati da Accredia – Ente italiano di accreditamento.

Nel D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, entrato in vigore il 14 settembre 2016, la disposizione di cui all’art. 29 comma 1 del CAD è stata così modificata:

“I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell’identità digitale di cui all’articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all’articolo 44-bis presentano all’AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall’organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99”.

A questo punto però ci si attende che analogo provvedimento venga preso nei confronti di tutti coloro che sono sottoposti alla vigilanza dell’AGID per le attività di cui sopra, con le conseguenze facilmente intuibili per chi ha già investito da diversi anni,  tempo e risorse nel digitale.

To be continued

@fulviosarzana