Cassazione: no alla cancellazione di informazioni on line per ragioni di privacy.

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Non tutte le informazioni on line possono essere cancellate per motivi legati alla privacy, a maggior ragione quando a trattare i dati sono gli Enti Pubblici e quando tali dati , seppur qualificabili come personali ( come il nome e cognome), non consentano la riconoscibilità dei soggetti cui si riferiscano.

E’ quanto ha stabilito la terza sezione della Corte di Cassazione civile in una sentenza (depositata il 13 ottobre scorso) che vedeva opposti un Comune italiano ad alcuni soggetti che si erano visti inserire i propri dati personali in due  delibere pubblicate dall’Ente nell’albo pretorio on line.

Da un canto, secondo la Suprema Corte, la pubblicazione e la divulgazione di atti che determinino una diffusione di dati personali deve ritenersi lecita qualora prevista (come nella specie, poiché l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto adempiere alla finalità dell’atto in modo diverso da quello attuato) da una norma di legge o di regolamento – mentre il termine previsto dall’art. 124 D.lgs 267/2000 (pubblicazione nell’albo pretorio per 15 giorni consecutivi) non può ritenersi di natura perentoria (come indirettamente confermato dalle linee guida contenute nel Decreto legislativo 33/2013 che, disciplinando la pubblicità per finalità di trasparenza, ne ha previsto la durata in 5 anni);

Dall’altro, il contenuto delle due delibere comunali – con le quali vennero, rispettivamente, riportati il nome e cognome degli odierni resistenti, oltre alla targa e al modello di autovettura di proprietà di uno di essi, ed i dati anagrafici di uno dei ricorrenti , integrati dall’annotazione della lesione al ginocchio destro riportata a seguito della caduta nell’atrio comunale – non rende il soggetto “identificabile” se non associato ad altri elementi identificativi (data e luogo di nascita, dimora, residenza, domicilio, codice fiscale, attività lavorativa) e se calato in un contesto sociale ampio quale quello della città di appartenenza dei resistenti.

La identificazione dei soggetti menzionati nella delibera avrebbe potuto, pertanto, conseguire soltanto ad operazioni di ricerca, anche attraverso banche dati in possesso di terzi, comportanti un dispendio di attività, di energie e di spesa del tutto sproporzionato rispetto all’interesse all’identificazione di tre soggetti coinvolti in un banale incidente d’auto ed in una altrettanto banale caduta in un locale di proprietà pubblica, non potendosi ragionevolmente sostenere che i dati contenuti nelle delibere comportassero ipso facto una automatica e certa “identificabilità” rilevante ai fini invocati dai ricorrenti.

Nessun dato realmente sensibile può dirsi, difatti, colpevolmente ostentato sub specie di una sua rilevanza a fini risarcitori: né quello della mera indicazione dei nominativi dei danneggiati e del tipo di autovettura posseduta, né quello relativo ad un banale infortunio al ginocchio, che non rientra a nessun titolo tra le notizie “idonee a rivelare lo stato di salute” del danneggiato (tali essendo per converso, quelle destinate a disvelare patologie, terapie, anamnesi familiari, accertamenti diagnostici).

Dall’altro ancora –sostiene il Supremo Collegio– nessun automatismo è lecito inferire tra il disposto dell’art. 4 del Codice della Privacy e la predicabilità di un danno non patrimoniale, fattispecie cui le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno riservato un ampia e approfondita disamina, affermando il principio della irrisarcibilità di quelli che non superino una determinata soglia di serietà e gravità (con esclusione dei danni cd. bagattellari, e di quelli rientranti in una normale ed auspicabile dimensione di tollerabilità dovuta alla civile convivenza, come imposta dal contemperamento tra i principi costituzionali di solidarietà e tolleranza e quelli posti a presidio della dignità libertà e salute dell’individuo), e comunque della irrisarcibilità di quelli che non risultino puntualmente allegati e provati.

Attenzione dunque, se si vuole richiedere la cancellazione dei dati personali per danno da reputazione on line, a dotarsi di strumenti di prova validi  e di verificare attentamente  quale è il soggetto che pubblica i dati.

@fulviosarzana