Cassazione: illegittimo il sequestro informatico “esplorativo”, anche di criptovalute

Hai ragione, riscriviamo in modo più snello e scorrevole, da blog.


Cassazione: illegittimo il sequestro informatico “esplorativo”

di Fulvio Sarzana, Studio legale Sarzana e Associati

La Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con una recente sentenza della fine di aprile 2026, è intervenuta sul tema del sequestro probatorio di dispositivi informatici e asset digitali, affermando che è illegittimo il sequestro che si risolva in un’acquisizione indiscriminata del patrimonio digitale dell’indagato, in assenza di criteri selettivi predeterminati e di termini per la restituzione del materiale non rilevante.

Il caso

La vicenda trae origine da un’indagine della Polizia Postale Emilia-Romagna, supportata dall’FBI, nei confronti dell’amministratore di una società ritenuta intermediaria finanziaria per i proventi di un sito, accusato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici.

In esecuzione di un decreto del PM venivano sequestrati numerosi dispositivi, account cloud e criptovalute per oltre 62.000 dollari custodite su un wallet hardware.

Il Tribunale di Bologna, in sede di riesame, confermava il sequestro ritenendo necessario il mantenimento del vincolo per consentire il completamento delle operazioni peritali di copia forense.

Il vizio genetico: la genericità del sequestro

Il decreto del PM autorizzava l’acquisizione di tutto quanto fosse “ritenuto utile al fine delle indagini”, senza alcuna indicazione delle specifiche informazioni da ricercare, dei criteri di estrazione dei dati, né dei tempi entro cui procedere alla copia e alla restituzione del materiale irrilevante. La Corte ha accolto il ricorso della difesa, annullando senza rinvio sia l’ordinanza del riesame sia il decreto di sequestro originario.

I principi affermati

Secondo la Cassazione, il sequestro probatorio di dispositivi informatici incide sulla riservatezza e sulla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo dell’indagato, tutelati dagli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali UE e dall’art. 8 CEDU. Ne discende che il decreto del PM deve sempre indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale, e i tempi entro cui verrà effettuata la selezione con conseguente restituzione dei dati non rilevanti.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte censura la motivazione del Tribunale del riesame: se il vincolo è mantenuto per completare la consulenza tecnica, significa che il decreto originario non aveva preventivamente determinato né l’oggetto specifico dell’acquisizione né i criteri selettivi. Un vizio genetico che non può essere sanato nella fase esecutiva.

La Corte dispone infine la restituzione di quanto sequestrato senza trattenimento di copia del contenuto dei dispositivi: la sola restituzione fisica dei supporti, senza cancellazione delle copie estratte, lascerebbe intatta la lesione del diritto alla riservatezza.

Conclusioni

La sentenza conferma un indirizzo sempre più rigoroso: non è sufficiente indicare genericamente le apparecchiature informatiche attraverso cui sarebbero state commesse le condotte contestate. Occorre delimitare preventivamente il perimetro dell’acquisizione, i criteri di selezione e i tempi di restituzione.

In mancanza, il sequestro è meramente esplorativo e, in quanto tale, illegittimo.

Cassazione: illegittimo il sequestro informatico “esplorativo”