Piracy Shield e Cloudflare: l’AGCOM deve dare accesso alle relazioni istruttorie dell’Autorità
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato, Studio Legale Sarzana e Associati, Roma.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ( AGCOM) deve dare accesso alle relazioni istruttorie ed agli allegati relativi ai procedimenti instaurati nell’ambito del sistema di contrasto alla pirateria denominato “Piracy Shield”.
Il principio di diritto, contenuto in una Ordinanza Collegiale del TAR del Lazio della fine di aprile di questo anno ha prodotto l’accoglimento parziale del ricorso avverso il diniego di accesso agli atti che l’AGCOM aveva opposto alla società Cloudflare, oggetto di un procedimento sanzionatorio davanti alla stessa Autorità.
In proposito il TAR ha così statuito: “Questo Collegio ritiene che, con riferimento alle relazioni istruttorie e ai relativi allegati (riunioni di Consiglio del 6 novembre, 17 e 29 dicembre 2025), sussista la situazione legittimante l’accesso difensivo.
Al riguardo va rimarcato che, nel ricorso avverso la delibera impugnata, Cloudflare ha dedotto specifici vizi istruttori.
Le relazioni degli uffici — in quanto atti del procedimento che hanno concorso alla formazione della volontà dell’Autorità — sono dunque documenti di astratto rilievo difensivo ai fini della tutela della posizione giuridica della parte ricorrente, che ha l’interesse concreto e attuale a contestare la sanzione inflitta pari a 14.000.000 di euro.
Tale soluzione si pone in linea con l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui, una volta accertato il nesso di strumentalità tra il documento e la situazione finale da tutelare, la Pubblica Amministrazione e il giudice dell’accesso non devono svolgere alcuna «ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto», spettando tale apprezzamento esclusivamente al giudice del merito. Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso, data la diretta pertinenza degli atti al fascicolo sanzionatorio.
Né il diniego di accesso può trovare valido fondamento nel richiamo, effettuato dall’AGCOM, alle clausole di esclusione di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del proprio Regolamento sull’accesso (delibera 383/17/CONS come modificato dalla delibera 205/23/CONS), che sottrae all’accesso note, appunti e bozze preliminari.
Come chiarito dalla giurisprudenza, il detto articolo 13 deve essere interpretato in maniera unitaria: il limite della riservatezza degli atti endoprocedimentali recede dinanzi alla regola, contenuta nel secondo comma della medesima norma, che garantisce in ogni caso l’accesso difensivo.
La natura endoprocedimentale di tali documenti non costituisce, dunque, un ostacolo all’ostensione, dovendo prevalere l’effettività del diritto di difesa su ogni opposta esigenza di segretezza interna.”
Il TAR ha invece rigettato la richiesta di Cloudflare di avere accesso ai documenti generali relativi al funzionamento del sistema di contrasto alla pirateria .
Piracy Shield e Cloudflare: l’AGCOM deve dare accesso alle relazioni istruttorie dell’Autorità
