Concorrenza sleale tra imprese, marchi e brevetti: è competente il Tribunale delle imprese?

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E’ il Tribunale ordinario e non la sezione specializzata in materia di impresa a poter decidere delle questioni concorrenziali legate all‘abuso di dipendenza economica di una impresa nei confronti di un’altra.

Ed è sempre il Tribunale ordinario a dover decidere delle questioni legate alla concorrenza sleale pura.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una ordinanza di fine febbraio 2018.

Secondo il supremo collegio il criterio funzionale di riparto della competenza tra sezioni di un medesimo Tribunale va individuata nella fattispecie concretamente portata all’attenzione del Tribunale.

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 (conv., con modif., dalla I. n. 27 del 2012), va esclusa, in favore di quella della sezione ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria per sviamento della clientela riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura ove non possa ravvisarsi un’interferenza neppure indiretta con l’esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d’autore , allorché, cioè, l’accertamento della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale non implica una valutazione incidentale della violazione dei. diritti di privativa, quale elemento costitutivo dell’illecito.

Allo stesso modo, neppure ricorre la competenza di detta sezione specializzata ove la richiesta risarcitoria sia proposta in ragione od in connessione ad una ipotesi di abuso di dipendenza economica di un’impresa da un’altra, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 192 del 1998, trattandosi di ipotesi – di natura puramente contrattuale – estranea al concetto di abuso di posizione dominante, di cui all’art. 3 della legge n. 287 del 1990 e, quindi, priva di rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato .

Nel caso in esame, la Cassazione ha ravvisato che la domanda proposta fosse fondata sulla violazione di obblighi contrattuali che non si riconnettono, neppure indirettamente, a diritti di privativa, non evocati da alcuna delle parti in causa.

Allo stesso modo quando non vi sono profili che  rilevano a livello pubblicistico di tutela della concorrenza e del mercato, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale ordinario.

@fulviosarzana