Cassazione penale: no all’impugnazione via PEC, non conta il Codice dell’Amministrazione digitale.

 

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No a ricorso in Cassazione, Appello o altre impugnazioni penali, presentati attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una sentenza dei primi di febbraio del 2018.

Nella fattispecie la Corte ha  rigettato il Ricorso in Cassazione di un soggetto a cui era stata dichiarata inammissibile una opposizione a decreto penale di condanna presentata via PEC.

I giudici di Piazza Cavour hanno rilevato come l’opposizione a decreto penale di condanna abbia natura di impugnazione,  e sia  dunque soggetta alla disciplina e ai principi generali previsti per le impugnazioni.

Le modalità di presentazione dell’ opposizione sono quindi disciplinate dall’art. 461 cod. proc. pen. e, per quanto non previsto da quest’ultima norma, dagli artt. 582 e 583 cod. pen., che riguardano, in generale, le impugnazioni.

Ne consegue che, secondo il Supremo Collegio  nessuna norma prevede la presentazione di un atto d’impugnazione a mezzo di posta elettronica certificata.

L’art. 16, comma 4, d. I. 18-10- 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17-12- 2012, n. 221, prevede la possibilità per la cancelleria di effettuare notificazioni per via telematica a persona diversa dall’imputato, a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151 , comma 2, cod. proc. pen.

Ma la norma non prevede il deposito per via telematica di un atto d’impugnazione.

D’altronde, le modalità di presentazione dell’atto d’impugnazione prescritte dalle suindicate norme sono tassative e non ammettono equipollenti, essendo l’inosservanza delle disposizioni degli artt. 582 e 583 prevista come causa di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Ed anzi il rinvio dell’art. 591, lett. c) cod. proc. pen. alle formalità previste dall’art.583 cod. proc. pen. è interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso dell’inderogabilità della spedizione dell’atto di impugnazione a mezzo di raccomandata o telegramma,  di talché è stata, ad esempio, ritenuta invalida l’impugnazione proposta mediante la spedizione effettuata attraverso il servizio Internet di “posta raccomandata on line”, che non consente la trasmissione dell’atto scritto in originale ma solo l’inoltro di un file digitale in formato testo o immagine.

E, infatti, in questa prospettiva, l’art. 48 D. Lgs n. 82/2005 e successive mod. (c.d. Codice dell’amministrazione Digitale o anche CAD), come sostituito dall’art. 33 D.L.gs 30 dicembre 2010, n. 235, dispone che la notifica a mezzo PEC sia equiparata alla notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti .

E quello dell’impugnazione è, per l’appunto, sulla base dei rilievi sin qui formulati, uno di quei casi in cui la legge dispone altrimenti.

Correttamente, quindi, secondo il Supremo Collegio,  l’atto di opposizione al decreto penale di condanna presentato a mezzo PEC è stato dichiarato dalla Corte territoriale inammissibile.

@fulviosarzana