Il diritto d’autore è un diritto umano?
E se si, deve trovare posto nelle codificazioni relative alle Carte fondamentali?
Il tema, che può sembrare meramente accademico in realtà non lo è, dal momento che riguarda la vita quotidiana di tutti noi, che oramai non può prescindere dal web.
In genere il diritto d’autore non ha una collocazione esplicita nelle Carte fondamentali, ma viene richiamato di volta in volta agganciandosi a diritti già esistenti, ad esempio il diritto alla cultura, alla scienza, alla proprietà individuale, e cosi via.
E cosi accade nella nostra Costituzione, che non enuncia espressamente un “diritto alla proprietà intellettuale”, che sembra invece essere richiamato indirettamente da diverse prescrizioni Costituzionali, come ad esempio l’articolo 42.
Il tema peraltro sembra in qualche modo essere affine al diritto alla privacy, parimenti assente nella nostra Carta Costituzionale.
In genere il diritto alla proprietà intellettuale viene trattato nel più vasto ambito dei diritti di proprietà economica, traendone poi la relativa disciplina, in ciò distinguendosi da diritti espressamente menzionati, come possono essere il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione ( previsto dall’art 18 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo dell’ONU) che sono nominati ed immediatamente precettivi.
Il tema, come si diceva è tornato di stretta attualità da quanto si è cominciato a parlare di codificazione dei diritti di internet, ovvero dal momento in cui le istituzioni Europee hanno cominciato a discutere di possibili modifiche alla disciplina della proprietà intellettuale.
L’eco di questo dibattito peraltro è giunto anche nelle Aule Parlamentari.
La Commissione dei diritti di internet istituita dalla Presidentessa della Camera Laura Boldrini, che, al pari del diritto alla libera espressione non ha inserito il diritto di accesso ai contenuti nella sua codificazione iniziale, non ha preso posizione sulla natura del diritto d’autore, nonostante in diverse occasioni, gli Editori da un lato, e le Associazioni di tutela dei diritti civili dall’altro, richiedessero l’inserimento di un riferimento esplicito alla proprietà intellettuale, nella stesura finale della Carta dei diritti di internet.
La nascita di un intenso dibattito ha determinato prese di posizione sulla inclusione del diritto d’autore tra i diritti umani e fondamentali, come è agevole intuire, molto differenti .
Propendono per la collocazione del diritto d’autore tra i diritti umani, e comunque tra i diritti fondamentali, le Associazioni di tutela del diritto d’autore, che, di recente hanno lanciato addirittura una campagna denominata #copyrightfoprfreedom, giocando anche terminologicamente sul fatto che attraverso il copyright si garantirebbe la libertà d’espressione.
Chi invece si è posto il problema è lo speciale Rapporteur per i diritti di cultura delle Nazioni Unite, Farida Shaeed, che ha presentato il suo Rapporto sullo stato della cultura e della scienza all’Assemblea generale delle Nazioni Unite l’11 marzo scorso.
L’Alto rappresentante presso la Commissione per i diritti umani dell’ONU ritiene che il diritto d’autore non faccia parte del novero dei diritti umani, ma che invece, ai fini della tutela degli autori e del diritto dei cittadini ad apprendere i contenuti culturali, lo stesso diritto debba essere riguardato da una prospettiva di diritti umani.
Forte tutela degli autori per non ledere i loro diritti alla creatività dunque e massima circolazione dei contenuti, per favorire lo sviluppo ed il benessere sociale dei cittadini.
Il Rapporteur, prendendo le mosse dal primo comma dell’Articolo 27 della Carta Fondamentale dell’ONU, secondo cui: “Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici”, ritiene che lo scopo principale della tutela dei contenuti sia la circolazione della cultura nel più ampio contesto possibile.
Da questo punto di vista l’Alto rappresentante della cultura suggerisce di rendere obbligatorie le eccezioni al diritto d’autore ( ovvero i casi nei quali si può prescindere dalla volontà del titolare del diritto) relative alla ricerca ed alle biblioteche, e raccomanda di rendere flessibile il principio del Three step test, ovvero il principio di valutazione strettamente economica delle eccezioni al diritto d’autore, al fine di non “ingessare” eccessivamente la circolazione della cultura con valutazioni esclusivamente economiche.
Il Rapporto sembra richiamare quanto espresso nel 2001, dal Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.
L’Alto consesso ha pubblicato un documento intitolato “Diritti umani e della proprietà intellettuale” in cui si afferma che la proprietà intellettuale tende ad essere governata da obiettivi economici, mentre dovrebbe essere vista soprattutto come prodotto sociale.
Al fine di favorire il benessere umano, i sistemi di proprietà intellettuale devono dunque rispettare e conformarsi alle leggi sui diritti umani e quando ciò non avviene – secondo il Comitato – essi rischiano di violare i principali diritti umani.
Quale sia la collocazione da dare al diritto di proprietà intellettuale è da attendersi una dibattito serrato nei prossimi mesi in concomitanza con le discussioni che si stanno svolgendo in sede Europea.