Ecco il nuovo Regolamento ENAC sui droni. Le novità.

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L’Ente Nazionale per l’aviazione civile (ENAC)  ha reso  disponibile  il 17 luglio la seconda edizione del Regolamento sui Droni, questi ultimi meglio conosciuti come “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”.

Le modifiche al primo regolamento ENAC, emanato nel 2013, entreranno in vigore a partire dal 60 giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell’Ente.

Il Regolamento, secondo quanto dichiarato dallo stesso Ente sul proprio sito, “intende fornire le risposte alle tematiche sottese allo sviluppo delle attività condotte con APR, proponendo un approccio bilanciato ai temi della sicurezza che tenga conto delle caratteristiche tecniche ed operative dei sistemi a pilotaggio remoto, delle modalità di occupazione dello spazio aereo, del contributo conferito dalla capacità di gestione dell’operatore e dalla qualificazione dei piloti di tali mezzi”.

Le novità più rilevanti sembrano essere quelle relative al sorvolo, da parte dei droni, delle aree urbane.

Permangono i limiti relativi ad operazioni critiche in un’area urbana all’interno della quale non vi devono essere persone a parte quelle indispensabili alle operazioni e addestrate allo scopo, ma il Regolamento   consente, rispetto alla versione precedente, il sorvolo delle aree urbane.

Ciò significa che sarà   possibile dal 15 settembre prossimo   sorvolare un’area urbana anche con presenza di persone e cose,   pur se  rimane in ogni caso proibito,  il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone.

Questa novità aprirà in maniera determinante il mercato dei droni per usi civili e per finalità imprenditoriali, rispetto ai più tutelati fini informativi.

Un’altra novità rilevante, che permetterà di utilizzare i droni come “trasportatori”  in ambito urbano è la possibilità di  utilizzare i droni anche per il trasporto di merci pericolose, previa autorizzazione dell’ENAC.

Aumentate anche le distanze visive tra il drone  e il pilota: il drone può volare “ a vista”  fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 500 m e fino ad una  altezza massima di 150 m AGL.

L’ENAC potrà peraltro autorizzare distanze maggiori.

Non sono state modificate invece, e non era quella del resto  la sede adatta né l’Autorità competente, le sanzioni in  tema di violazione della  privacy dei cittadini, e cosi l’omessa o inidonea informativa privacy è punita con la sanzione amministrativa  da 6.000 a 36.000 euro, il delitto di trattamento illecito di dati personali (art. 167 Cod. Privacy) prevede  la reclusione fino a 3 anni, mentre quello di interferenze illecite nella vita privata (ad esempio se il drone riprende immagini all’interno di un privato domicilio)  stabilisce la reclusione da sei mesi a quattro anni.

@fulviosarzana