Il provider internet ( o il titolare del sito) risponde del reato di inosservanza del provvedimento del Giudice se non inibisce l’accesso ad un sito. Ma solo se a disporlo è un Tribunale.

tribunale di milano

L’operatore internet commette un reato se non adempie all’Ordine di inibizione di un sito disposto dall’Autorità giudiziaria.

Mentre non appare punibile in base alla norma incriminatrice codicistica il comportamento di chi ignora il corrispondente provvedimento di una Autorità Amministrativa.

E’ quanto si evince dal provvedimento di un Magistrato Milanese, che nel contesto di una indagine per contraffazione sul web, ha per la prima volta in Italia ipotizzato a carico di un operatore web, in caso quest’ultimo non adempia all’ordine cautelare di un Magistrato, il reato previsto dall’art 388 del codice penale, nella forma  peraltro aggravata.

La norma è rubricata “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice”.

L’ufficio di procura Meneghino ha infatti contestato all’operatore web la mancata osservanza di un precedente ordine cautelare disposto dal Tribunale di Milano.

In casi analoghi alcuni uffici Giudiziari avevano invece optato in precedenza per la contestazione del reato di favoreggiamento.

Il primo provvedimento  era già stato comunicato all’operatore, nelle esclusive forme di legge, ovvero nella formale notifica del Provvedimento Giudiziario, secondo le norme del Codice.

Ad analoga soluzione non può invece giungersi per i provvedimenti della Autorità Amministrative, ad esempio l’AGCOM (  la cui legittimità peraltro è stata esclusa in motivazione dalla Corte Costituzionale)  o anche l’Autorità Antitrust, in quanto, nella norma incriminatrice manca l’espresso riferimento all’azione della pubblica Amministrazione.

@fulviosarzana