Gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di servizi di gestione ed archiviazione documentale informatica sono legittimi, e rispondono ai principi di tutela della concorrenza?
Il tema si sta ponendo con forza in questi ultimi mesi in quanto alcune pubbliche Amministrazioni – stanno procedendo alla sottoscrizione di accordi ex Art. 15, L. 241/1990 aventi ad oggetto servizi di conservazione dei documenti informatici con Enti ed Amministrazioni locali, erodendo fette di mercato alle Società operanti in tale specifico settore.
In realtà questa prassi, che sembrerebbe aver avuto anche l’avallo dell’AGID, pare porsi in contrasto con la disciplina della concorrenza.
Ciò in quanto tale tipologia di accordi, avendo gli stessi ad oggetto servizi economicamente contendibili – si pongono in stridente contrasto con i vincoli imposti dalla normativa europea e nazionale sull’affidamento dei contratti pubblici.
Al di là degli ordinari strumenti di impugnazione davanti al Giudice Amministrativo però, recentemente è stato introdotto uno strumento di risoluzione anticipata di tali controversie da attivare presso l’Autorità della concorrenza ed il mercato.
L’art. 35 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha introdotto l’art. 21-bis (nel prosieguo, “art. 21-bis”) della legge 10 ottobre 1990 n. 287, prevede infatti che: L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato (comma 1); L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni (comma 2); Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma 3).
Come risulta dal dato testuale, la previsione de qua riconosce all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorita”) nuovi importanti poteri di intervento in relazione ad atti amministrativi generali, regolamenti e provvedimenti emanati da qualsiasi amministrazione pubblica che violino le “norme a tutela della concorrenza e del mercato”. In particolare, laddove sussistano ragioni per ritenere che una pubblica amministrazione abbia adottato un atto in contrasto con la suddetta normativa, l’AGCM, che può agire di propria iniziativa o su sollecitazione di terzi (a mezzo di esposti, denunce o segnalazioni), è oggi legittimata ad agire in giudizio avverso tale atto, previa previa l’emissione di un parere motivato destinato alla stessa pubblica amministrazione.
Le imprese hanno dunque un nuovo e potente mezzo per risolvere anticipatamente questioni attinenti la loro posizione nel mercato delle Pubbliche Amministrazioni.