Il Tar del Lazio, sez. I, con una sentenza resa alla metà di novembre 2016 ha stabilito il principio secondo il quale è di competenza esclusiva del responsabile per la prevenzione della corruzione (Rpc) di un Ente, e non dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la potestà di dichiarare nullo un incarico ritenuto inconferibile e di assumere le conseguenti determinazioni.
L’ANAC, evocato in relazione all’inconferibilità di un incarico all’interno di un Ente locale, aveva ordinato all’Ente di avviare il procedimento di contestazione della causa di inconferibilità, di dichiarare la nullità della nomina e di irrogare la sanzione di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.
L’ANAC dunque aveva assunto un provvedimento idoneo ad incidere in via immediata sulle nomine effettuate dall’Ente.
La delibera dell’ANAC era stata impugnata di fronte ai Giudici Amministrativi sul presupposto che nessuna disposizione, tanto della legge delega n. 190/2012 quanto del d.lgs. n. 39/2013, che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, attribuirebbe all’ANAC il potere di ordinare ai soggetti vigilati dall’Autorità, l’adozione di determinati atti in relazione al conferimento di incarichi e, soprattutto, di predeterminarne il contenuto.
Secondo il TAR del Lazio, all’Autorità Nazionale Anticorruzione non spetta il potere di predeterminare il contenuto del provvedimento di competenza del RPC dell’ente vigilato: ciò non sarebbe in linea con il principio di legalità.
In altre parole il contenuto dei poteri spettanti all’Autorità nell’ambito dei procedimenti per il conferimento di incarichi va ricercato nelle norme primarie, non essendo consentito il ricorso ad atti regolatori diversi, quali le linee guida o altri strumenti di cd. soft law, per prevedere l’esercizio di poteri nuovi e ulteriori, non immediatamente previsti dalla fonte legislativa.
Alla luce di quanto sopra, conclude il Tribunale Amministrativo, spetta solo ed esclusivamente al RPC dell’ente, e non anche all’ANAC, il potere di dichiarare la nullità di un incarico ritenuto inconferibile ed assumere le conseguenti determinazioni.