Antitrust ed accordi tra Pubbliche Amministrazioni: necessario il rispetto dei principi in tema di appalti e libera concorrenza.

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L‘AGCM  ( Antitrust) interviene a gamba tesa sugli  accordi stipulati tra pubbliche Amministrazioni, nel settore dell’archiviazione e conservazione dei documenti informatici, che possano in qualche modo ledere i principi degli appalti pubblici,  richiamando gli Enti Pubblici ( in primo luogo attraverso l’ANCI), al rispetto delle norme comunitarie e nazionali in tema di concorrenza ed ai principi dell’evidenza pubblica.

Nel Bollettino  n 45, pubblicato in data odierna sul sito dell’AGCM è visibile il Parere AS1325, emesso ai sensi dell’art 22 legge 287/90.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’ambito dei compiti ad essa assegnati dall’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,  ha inteso formulare alcune osservazioni in merito alle criticità concorrenziali relative agli accordi sottoscritti con l’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali (IBACN) ex articolo 15 della legge n. 241/90 per i servizi di conservazione dei documenti informatici con Enti e amministrazioni locali.

L’Antitrust, nel valutare gli accordi resi tra l’istituto  afferma ” l’Autorità ritiene opportuno evidenziare che, sebbene rientri nelle facoltà di una pubblica amministrazione l’adempimento dei compiti ad essa attribuiti attraverso moduli organizzativi che non prevedano il ricorso al mercato esterno per procurarsi le prestazioni di cui necessita, la scelta di far fronte alle proprie esigenze attraverso lo strumento della collaborazione con altre amministrazioni non può rimettere in questione gli obiettivi principali delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri.”

prosegue poi l’Autorità: “Ad avviso dell’Autorità, pertanto, si ritiene opportuno che gli accordi in oggetto siano modificati nel senso di cui sopra, conformemente ai principi sanciti dalla normativa comunitaria e nazionale, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza. In caso contrario, deve ritenersi che le specifiche attività dedotte negli accordi impediscano la configurazione di una cooperazione fra Enti pubblici tale da escludere il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, invece necessario al fine di garantire la salvaguardia delle corrette dinamiche concorrenziali del mercato. L’Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte siano tenute in considerazione da parte degli Enti in indirizzo e invita a comunicare le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.”

@fulviosarzana