Un sito internet non può essere confiscato e la misura cautelare è sempre temporanea: cosi la Procura di Milano.

 

Tribunale-di-Milano

Un sito internet, oggetto di un ordine di inibizione all’accesso per i cittadini italiani, diretto ai provider italiani, non può essere oggetto di provvedimento definitivo di confisca.

Inoltre, l’ordine di inibizione all’accesso è necessariamente temporaneo, è deve essere rimosso ove non siano sussistenti le ragioni cautelari, perchè il sito non è più presente su internet, o, perchè il titolare dei diritti non abbia poi coltivato l’azione in giudizio, ovvero il procedimento non sia proseguito.

E’ quanto ha stabilito la Procura della Repubblica di Milano su un sito Internet oggetto di ordine di inibizione all’accesso.

La locale Procura, in merito ad un sito web  residente all’estero, accusato di aver messo a disposizione eventi sportivi sul web senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti, ha disposto la revoca del sequestro preventivo del sito ( disposto dal GIP)  attuato attraverso l’ordine di inibizione all’accesso ai provider.

Secondo la Procura ” la peculiarità dei beni in sequestro non consente di rendere materialmente eseguibile la confisca; un dominio web, infatti, è di per sè un indirizzo virtuale che conduce a pagine internet sulle quali sono ospitati contenuti ( foto, video, informazioni)”.

Ne consegue che il sequestro non può essere mantenuto, “neppure per le finalità previste dall’art 321, c 2°, codice di procedura penale”.

Il provvedimento dunque stabilisce il rigido nesso di causalità e di temporaneità, oggetto della misura cautelare di inibizione all’accesso, con la successiva necessaria fase di merito, confermando che la definitività della confisca non si può adattare alla natura immateriale dei contenuti sul web.

@fulviosarzana