Cartella esattoriale nulla se notificata via PEC ( posta elettronica certificata).

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La cartella esattoriale notificata via PEC da Equitalia ( ora da Agenzia delle entrate riscossione) è nulla?

Cosi sembra emergere da una certa giurisprudenza delle Commissioni Tributarie Provinciali sparse sul territorio nazionale.

Da circa un anno e mezzo ( e, segnatamente dall’entrata in vigore della norma che ha stabilito l’obbligo di notifica delle cartelle via PEC)  alcune Commissioni Tributarie provinciali stanno dichiarando la nullità delle notifiche effettuate dall’Ente di riscossione attraverso la posta elettronica certificata.

Tra i motivi addotti dai Giudici Tributari  vi è che la cartella notificata via PEC è illegittima perché il messaggio accluso nella PEC non è l´originale dell´atto, in quanto nel messaggio vi è solamente una copia in PDF, senza attestazione di conformità (è una copia informale dell´atto);

A volte è stato stabilito che l´attestazione di conformità del messaggio, allegato alla PEC, non può essere apposta da dirigenti e funzionari di Equitalia (essi non sono Pubblici Ufficiali).

Si tratterebbe  quindi, in quel caso, di una “pseudo” raccomandata “non sottoscritta” e senza data certa.

In un caso la Commissione Tributaria ha dichiarato inesistente la notifica via PEC di un´intimazione di pagamento di Equitalia perché l´email spedita da Equitalia non contiene l´originale dell’atto, ma solo una copia priva di attestazione di conformità con l´originale, secondo i Giudici  dunque la stessa è “al pari di una volgare fotocopia”;

Secondo altre Commissioni Tributarie  i dirigenti ed i funzionari di Equitalia non sono Pubblici Ufficiali e quindi “non spetta ad essi apporre l´autentica sulle copie delle cartelle”;

Ancora, la notifica tramite PEC non è uguale alla notifica tramite le Poste Italiane o con l´Agente notificatore, perché solo in tali ultimi casi “l´originale finisce nelle mani del contribuente”.

In verità pare difficile negare che la cartella notificata tramite un semplice PDF dall’Ente di riscossione, non sottoscritto digitalmente sia del tutto inesistente o nulla.

Il rischio peraltro è che questi procedimenti, una volta giunti in Cassazione vengano poi, appunto, cassati.

La Suprema Corte ancora non si è espressa sul punto ma potrebbe accadere che, nell’ambito del proprio “diritto vivente” la stessa decida per ragioni di “politica fiscale” di operare una sanatoria delle notifiche cosi effettuate ( prima da Equitalia, ora dall’Agenzia delle entrate riscossione) , magari sul presupposto di un malinteso principio di raggiungimento dello scopo dell’atto.

Peraltro la modalità di notifica operata via PEC dall’ente di riscossione, alla luce della nuova disciplina ( quanto meno in relazione ai nuovi poteri dell’Agenzia delle entrate riscossione) del pignoramento esattoriale previsto dall’art 72 bis del DPR 633/1972, lascia intravvedere, soprattutto nei confronti dei liberi professionisti e delle società, una palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza sostanziale.

Il tema, con richiesta di devoluzione alla Consulta, è già stato posto all’attenzione delle Commissioni Tributarie, del Giudice del lavoro, per quanto riguarda i crediti previdenziali, o dei Giudici di pace, per quanto riguarda le sanzioni previste dal codice della strada.

@fulviosarzana