Ricorso in Cassazione: alle Sezioni Unite la notifica via PEC?

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La terza sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso il 20 dicembre al Primo Presidente della Cassazione – perchè venga assegnata alle Sezioni Unite- , la questione, che sta attanagliando le sezioni civili del Supremo Collegio da sei mesi a questa parte, sulla validità del deposito in Cassazione da parte del Ricorrente, della sentenza d’appello e delle relate di notifica giunte via Posta Elettronica certificata ( PEC).

In assenza di un espresso disposto normativo che stabilisca esattamente quali debbano essere le attività da compiere per attestare la conformità in via cartacea di quanto ricevuto dal difensore in via digitale   la Corte di Cassazione in diverse pronunce ha ritenuto che il difensore del ricorrente, vista l’assenza del processo telematico in Cassazione, sia tenuto ad autenticare in via analogica la sentenza ricevuta via pec e le relate di notifica della stessa sentenza d’appello.

Questa soluzione ha generato un vero e proprio “terremoto” nei ricorsi presentati da un anno a questa parte, determinando l’insorgere di plurime dichiarazioni di improcedibilità del ricorso.

Un sanzione molto grave, in virtù della caratteristica di ultimo grado di giudizio, della Corte di Cassazione, che sta facendo molto discutere.

Le norme positive, come più volte sottolineato da attenta dottrina, ( Maurizio Reale, Nicola Gargano, Andrea Pontecorvo), non prevedono infatti questa modalità di autenticazione da parte del difensore, limitandosi  la legislazione  stabilire le modalità di invio, da parte del difensore, della posta elettronica certificata.

La Cassazione però, anche nell’ordinanza in esame, sembra pensarla diversamente.

Ma al fine di dirimere i molti dubbi sorti la Cassazione ha deciso di inviare gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità di sottoporre la questione, di rilevanza capitale in realtà, alla Sezioni Unite della Cassazione.

Si legge nell’Ordinanza “ritiene il Collegio che la questione sulle modalità di assolvimento dell’onere di produzione della relazione di notifica della sentenza eseguita in via telematica esiga un pronunciamento della Corte nella sua più tipica espressione di organo della nomofilachia: si versa, invero, in questione di massima di particolare importanza, in ragione degli assai incidenti (ed immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico-applicativa che da essa scaturiscono, della necessità di un maggiormente sicuro affidamento delle parti e dei loro difensori circa le condizioni di accesso alla ultima istanza di giustizia in ambito nazionale, delle – ancora notevoli – incertezze interpretative che circondano, sotto vari aspetti, il peculiare operare del processo civile telematico nel giudizio di cassazione. Ricorrono pertanto le condizioni per la rimessione del ricorso al Primo Presidente perché valuti ex art. 374 c.p.c. l’opportunità di un’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente per la valutazione sull’opportunità della assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite”.

@fulviosarzana