Diritto d’autore, marchi e brevetti. La Cassazione riconosce l’opera di design.

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La Corte di Cassazione ritiene tutelabile l’opera di design in sé a prescindere da una registrazione di privativa industriale.

La Suprema Corte in sede penale, in una sentenza depositata il 22 gennaio 2018,  ha ritenuto integrato il reato di cui all’art 517 del codice penale in relazione alla riproduzione non autorizzata  di opere di design che, al di là di qualsiasi registrazione afferente la privativa industriale, siano comunque protette, per il semplice fatto della creazione, dall’ art. 2, n. 10, legge n. 633 del 1941 ( legge sul diritto d’autore)

L’avvocato del Ricorrente in Cassazione, che aveva impugnato il provvedimento di condanna della Corte d’appello, aveva affermato che i prodotti in questione risulterebbero connotati da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala, non potendo ritenersi manifestazioni di una particolare intuizione espressiva e di uno stile fortemente individuale dell’autore, in quanto riprodotte da anni in migliaia di esemplari e senza autonomo valore nel mercato dell’arte.

La Corte ha però ritenuto  di ribadire che non è necessario, ai fini del riconoscimento del valore artistico delle opere di design, che esse siano stimate come vere proprie espressioni dell’arte figurativa (costituendo questo solo uno dei possibili indici del predetto valore), né che siano oggetto di una registrazione di privativa industriale ( necessaria invece per la contestazione del reato di cui all’art 473 del codice penale).

In particolare il supremo Collegio ha ribadito che  è da osservare come la produzione su larga scala risulti del tutto priva di significato, dal momento che ogni opera di disegno industriale è destinata ad essere sfruttata attraverso processi di fabbricazione seriali.

Conclusivamente la Corte ha affermato il seguente principio di diritto “Il delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale è integrato anche nel caso di opere di design industriale destinate alla produzione seriale, le quali sono tutelabili a norma dell’art. 2, n. 10, della legge n. 633 del 1941 ove ricorrano le condizioni normativamente indicate, date dal carattere creativo e dal contenuto artistico dell’opera (Fattispecie avente ad oggetto la questione della tutelabilità autorale di modelli della produzione seriale della xxxxxx., in cui la Corte ha ritenuto correttamente integrato il reato di cui all’art. 517 – ter c.p., osservando che la caratteristica propria delle opere di cui all’art. 2, n. 10 I. aut. risiede nel fatto che esse, a differenza di quelle figurative, rientranti nella categoria di cui al n. 4 dello stesso art. 2, trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, quale è quella industriale)».

@fulviosarzana