Code is Law: la blockchain diventa legge in Italia con il DDL semplificazioni.

di Fulvio Sarzana di S.Ippolito e Massimiliano Nicotra

 

camera-dei-deputati

La Camera ha approvato in via definitiva – con 275 voti a favore, 206 contrari e 27 astenuti – il ddl di conversione in legge del decreto che contiene misure urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Fra le disposizioni approvate ve ne sono anche alcune destinate a conferire validità giuridica alle tecnologie basate su registri distribuiti, DLT in inglese, al cui interno rientrano anche le blockchain.

In particolare  le “tecnologie basate su registri distribuiti” come la blockchain vengono definite dallo stesso provvedimento come le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

Mentre la successiva disposizione chiarisce che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie blockchain produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 CD eIDAS.

Da notare che l’ultimo comma del Regolamento comunitario prevede che  “una validazione temporale elettronica qualificata rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri”.

Vengono anche definiti gli smart contracts.

La norma è così delineata “Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.”

La disposizione, collegandosi ad altre norme già esistenti come il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) potrà portare ad una diffusione di atti e contratti su registri distribuiti con piena validità di legge.