*di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato.
Ecco cosa fare con la videsorveglianza, secondo le linee guida del Comitato Europeo per la protezione dei dati ( EDPB).
Il 9 e il 10 luglio scorsi, le Autorità per la protezione dei dati Europee e il Garante europeo della protezione dei dati, riuniti nel comitato europeo per la protezione dei dati, si sono incontrati per la loro dodicesima sessione generale.
Durante la seduta plenaria è stata discussa una vasta gamma di argomenti.
Il Board dell’Organismo ha adottato le Linee Guida sulla videosorveglianza che chiariscono come il Regolamento generale sui dati (GDPR) si applichi anche ai trattamenti video.
Principio non del tutto scontato poichè, pur avendo diverse Autorità nazionali, prima fra tutti quella italiana, di fatto adottato nel corso degli anni provvedimenti in materia di protezione dei dati e videosorveglianza, vi era chi aveva messo in dubbio che i trattamenti video potessero rientrare nel concetto di “privacy informatica”, piuttosto che nel concetto generale i riservatezza dell’individuo, a prescindere da qualsivoglia trattamento informatizzato dei dati.
Le linee guida si applicano sia ai trattamenti video che alle riprese di dispositivi cd intelligenti, ed in tale ultimo caso le linee guida si applicano a categorie speciali di dati.
L’atto di “soft law” si occupa poi di definire le regole per l’individauzione della legge applicabile al trattamento dei dati e le specifiche relative alla divulgazione dei dati a terzi.
Le linee guida sono state poste in consultazione pubblica dal 12 luglio in poi e si potranno formulare osservazioni sino al 6 settembre 2019.