Criptovalute e Bitcoin: interviene il TAR del Lazio.

 

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Processo amministrativo – Atto impugnabile – Imposte e tasse – Istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche – Esclusione.

 

Imposte e tasse – Criptovalute – Trattamento fiscale – Presupposti.

 

Gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4, d.l. n. 167 del 1990, convertito in l. n. 227 del 1990 (modificati dal d.lgs. n. 90 del 2017) e nei relativi limiti; come tali non sono lesivi (1).

 

Nel quadro ordinamentale italiano vigente, l’impiego di moneta virtuale è rilevante ai fini dell’art. 67 del TUIR, ai sensi del quale è soggetto a tassazione laddove (e nella misura in cui) generi materia imponibile.

 

Con la sentenza in commento, il TAR del Lazio si è pronunciato sui presupposti e limiti della assoggettabilità a trattamento fiscale dell’utilizzo di moneta elettronica (come, tra le più note, i “Bitcoin”) o “rappresentazioni digitali di valori” così come di recente definita nella legislazione (d.lgs. n. 90 del 2017 e d.lgs. n. 125 del 2019).

Le parti ricorrenti – associazioni attive nella promozione culturale della diffusione e della valorizzazione della moneta elettronica la cui legittimazione è stata riconosciuta proprio in quanto portatrici di interessi statutari di natura culturale – lamentavano l’ingiustificata inclusione delle monete elettroniche nell’ambito dei redditi finanziari esteri da dichiararsi nel quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche 2019, disposta con le Istruzioni diramate dal MEF, che impugnavano sostenendone l’illegittimità in parte qua in quanto nessuna norma primaria ne avrebbe contemplato l’assoggettamento a tassazione quali rendite finanziarie.

Il TAR, nel respingere il ricorso, evidenzia che il trattamento fiscale dell’impiego della moneta elettronica non dipende dalla previsione delle istruzioni impugnate, ma inizialmente dalla normativa di settore alla quale esso è ricondotta dalla prassi interpretativa dell’Agenzia delle Entrate e, nel prosieguo, dalle modifiche legislative intervenute anche in corso di causa (come il richiamato d.lgs. n. 125 del 2019).

Il TAR ha riconosciuto che, nel quadro ordinamentale italiano vigente, l’impiego di moneta virtuale è rilevante ai fini dell’art. 67 del TUIR, ai sensi del quale è soggetto a tassazione laddove (e nella misura in cui) generi materia imponibile.

Il TAR non si è pronunciato su alcune delle questioni dedotte dalle parti ricorrenti che, in subordine, contestavano l’applicabilità dell’art. 67 TUIR alla fattispecie dell’utilizzo della moneta virtuale, in particolare con riferimento alla natura non territoriale di quest’ultima che impedirebbe di ravvisare un elemento di collegamento geografico con il titolare: secondo il TAR, una volta chiarita la natura non provvedimentale e costitutiva delle Istruzioni impugnate, tale aspetto rileva solo entro l’ambito dell’attuazione del rapporto di imposta e deve essere dedotto di fronte al giudice munito di giurisdizione tributaria.

In un contesto di giurisprudenza ancora solo iniziale, il TAR si è avvalso dei contributi dell’elaborazione dottrinale, esaminando le diverse e principali teorie ricostruttive della natura giuridica delle monete virtuali, anche in maniera comparativa per cenni con le soluzioni elaborate da altri Ordinamenti.

Si è quindi esaminata la più recente legislazione, rilevando come essa si collochi in linea di continuità con tali elaborazioni dogmatiche ai fini definitori della natura giuridica della moneta virtuale.

La pronuncia lascia aperto il dibattito in ordine agli aspetti puntuali della disciplina tributaria dell’imposizione fiscale dell’utilizzo della moneta elettronica: una volta ricostruito il quadro giuridico generale entro il quale collocare la fattispecie ai fini di causa (laddove si controverteva in odine alla natura costitutiva o meno delle istruzioni per la compilazione del Modello Unico), il giudice amministrativo si è soffermato solamente – respingendola – sulla principale tesi delle parti ricorrenti, secondo le quali non si sarebbe rinvenuta una “norma di copertura” che abilitava l’Agenzia delle Entrate ad assoggettare a tassazione la moneta elettronica.

Una volta rilevata la infondatezza di tale tesi, è evidente che ogni questione inerente l’applicazione concreta della norma tributaria non può che dipendere dal concreto svolgersi del rapporto di imposta, prima, e dall’eventuale contenzioso successivo.

@fulviosarzana