Cassazione e Instagram come prova della permanenza all’estero

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I social network sono già da tempo alla attenzione della Suprema Corte di Cassazione, che  si è occupata più volte, ed in relazione a diversi profili di Facebook  e di altri portali.

La Corte, a Sezioni Unite,  a fine settembre del 2020, si è occupata di un caso curioso, nel quale la ricorrente, in un procedimento per regolamento di giurisdizione, affermava che la giurisdizione straniera in caso di separazione personale dei coniugi potesse trarsi anche dall’uso del social network Instagram da parte di uno dei due coniugi.

In particolare la ricorrente affermava che, contrariamente a quanto affermato dall’ex coniuge, che aveva deciso di adire le Corti Italiane per l’affermazione della separazione personale, l’uso documentato di Instagram nel triennio 2017-2018-2019, valesse a radicare la competenza giurisdizionale di un altro paese membro della UE, dove nel frattempo, erano state introdotte le procedure di separazione e di divorzio.

La Cassazione però, mostrando di preferire i criteri ordinari di riparto di giurisdizione, ha preferito dichiarare con ordinanza inammissibile il ricorso, sul presupposto della pendenza di altri procedimenti in diversi paesi dell’Unione, con contestuale sospensione dei procedimenti introdotti in Italia, sino alla definizione delle questioni di giurisdizione dei Giudici degli altri paesi.

E’ un fatto tuttavia che l’uso dei social network nei procedimenti di separazione personale e divorzio dei coniugi di questi ultimi anni, sia divenuto lo strumento più  idoneo a dimostrare i comportamenti delle parti in causa.

@fulviosarzana