Regolamento UE sullo stop ai Media Russi: l’ambito di applicazione

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Il Consiglio dell’Unione  ha emesso il Regolamento  (UE) 2022/350  del 1 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

La  norma è stata emessa sul presupposto giuridico dell’art 215 del trattato di funzionamento della UE che stabilisce che: “Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea prevede l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.

2.   Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.”

La disposizione, che intende limitare la diffusione  generalizzata di contenuti di alcuni media Russi, indicati in un apposito allegato, forse per la fretta di provvedere uno strumento rapido di risposta, appare però poco chiara.

Il primo dubbio ( e il più serio) riguarda l’ambito di applicazione della disposizione.

La norma così recita:

«Articolo 2 septies 1. È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.

2. Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato XV.»;

La disposizione appare, come si diceva, poco chiara.

La parte  della norma relativa ad internet, che è quella più importante in realtà,  infatti non cita nessuna delle disposizioni relative agli operatori media digitali o di comunicazione elettronica ( fra gli altri il Cd TUSMAR, il codice europeo delle comunicazioni elettroniche o la direttiva in materia di commercio elettronico, che stabilisce i limiti ed i presupposti per l’obbligo di inibizione  per i prestatori di servizi della società dell’informazione  all’accesso a determinati siti), limitandosi a fare riferimento a concetti quali “operatore” e “radiodiffusione”.

Anche se tale diffusione avviene attraverso fornitori di servizi internet.

Letta in tal modo la disposizione non sembra affatto imporre agli operatori di comunicazione elettronica, come gli internet service providers, di dover inibire l’accesso ai cittadini ai Media russi su internet, ma solo che gli operatori di radiodiffusione dell’Unione debbano impedire la diffusione sui loro canali, anche attraverso internet, dei contenuti dei Media Russi.

@fulviosarzana