Flat tax e criptovalute ecco quando si applica

Flat tax e criptovalute ecco quando si applica.

di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato, Studio legale Sarzana

 

La flat tax, o meglio una tra le varie flat tax presenti nel nostro ordinamento

( tra le altre flat tax più gettonate vi è ad esempio la cedolare secca sulle locazioni di immobili), si applica anche alle criptovalute, in una delle ipotesi particolari previste dalla legge.

E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, nella risposta ad un interpello formulato da un soggetto che si è trasferito in Italia e che intendeva  aderire al regime di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti (c.d. regime dei soggetti neo residenti).

Il Soggetto in questione  ha chiesto all’agenzia delle Entrate la conferma che le plusvalenze generate da una persona fisica residente, in sede di cessione di valute virtuali, nel caso in cui il wallet sia detenuto presso una piattaforma exchange online, gestita da un intermediario non residente, costituisca un reddito di fonte estera, ai sensi dell’articolo 165 del Tuir e, dunque,  sia in grado di rientrare fra i redditi di fonte estera soggetti a tassazione sostitutiva per i soggetti che optino per l’applicazione del regime dei neo-residenti.

Che prevede il pagamento di centomila euro sui redditi esteri, a prescindere dall’entità dei redditi ( quindi in teoria anche redditi di un miliardo di euro).

L’agenzia delle entrate ha risposto positivamente e il soggetto potrà pagare una tassa piatta di centomila euro a prescindere dal tipo di beneficio economico ritratto dalla compravendita di valute virtuali.

La norma di riferimento introdotta nel 2017 consente ai neo-residenti in Italia di pagare una flat tax a prescindere dall’entità dei redditi presenti all’estero.

La norma, ribattezzata Legge-Ronaldo, perché ad aderire fu anche il campione lusitano quando venne a giocare in Italia, consentì a quest’ultimo di pagare quella cifra ( ovvero centomila euro) a fronte di ricavi   esteri stimati di circa 100 milioni di euro.

L’ignoto autore dell’interpello, i cui redditi ovviamente non si conoscono, potrà quindi fruire, grazie alla risposta dell’agenzia delle entrate, di questo beneficio.

Beneficio che invece non spetta ai cittadini italiani “comuni” ( residenti in verità) per così dire, che invece, come chiarito dall’agenzia delle entrate, la quale ha indirettamente affrontato il tema, devono invece pagare l’imposta sostitutiva del 26 per cento sulle plusvalenze realizzate e per i quali ( ma vale per tutti) il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso.

Oltre a tutte le imposizioni sulla produzione di redditi idonei ad essere investiti in criptovalute che invece se si è residenti all’estero non interessano il nostro erario.

Il prelievo generale sulle criptovalute quindi si applica  qualora la compravendita generi poi prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter del Tuir.

 

Quindi flat tax e criptovalute si, ma solo se si guadagna all’estero e ci si trasferisce poi in Italia.