*di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Studio legale Sarzana e Associati
La Corte di Cassazione interviene nuovamente in materia di reati informatici in una sentenza della fine di novembre del 2021.
Il Supremo Collegio ha affrontato il tema del posizionamento dello “Skimmer”, ossia quel particolare tipo di apparecchio che viene collegato abusivamente agli sportelli bancari automatici al fine di copiare in maniera fraudolenta i dati contenuti nella banda magnetica di schede bancomat e carte di credito.
I Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche di cui all’art. 617 quinquies c.p. non è configurabile nel caso di utilizzo del cosiddetto “skimmer”, qualora tale attività sia poi preparatoria alla vera e propria frode informatica.
In particolare la Corte ha considerato il rapporto tra il reato di cui all’art. 617-quinquies e quello di cui all’art. 640-ter c.p., che prevede “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, in relazione allo svolgimento dei fatti nel caso concreto.
Il primo, infatti, costituisce un mero reato di pericolo tendente a prevenire l’intercettazione del dato informatico; nel caso di specie, quando l’utente digitava nel sistema il PIN, questo gesto integrava una comunicazione nel sistema informatico, con conseguente possibilità di intercettazione se era installato un apparecchio atto a tale scopo, come lo skimmer. Certamente, quindi, nella specie è stata posta in essere una condotta riconducibile a tale disposizione. Tuttavia, se l’intercettazione avviene, come nella specie, ha ritenuto il Collegio che il reato di cui all’art. 617-quinquies c.p. resti assorbito nella frode informatica, trasformandosi tale condotta di pericolo, preparatoria dell’intercettazione, in uno dei modi che realizzano l’alterazione nel funzionamento o comunque l’intervento illecito sul sistema informatico ai sensi dell’art. 640-ter c.p
Per questo motivo la Corte di Cassazione, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ed ha disposto un rinvio per nuovo esame inviando gli atti ad altra sezione della Corte di Appello.